Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 6: Cooperazione con l’estero

Se si considerano le dimensioni ridotte della Svizzera, in alcuni casi potrebbe essere necessario trasferire all’estero le persone inserite in un programma di protezione dei testimoni ai sensi della LPTes per garantirne la sicurezza. In base al principio di reciprocità, anche il Servizio di protezione dei testimoni potrà accogliere e sistemare in Svizzera persone inserite in un programma di protezione di un Paese estero. I dettagli di tale cooperazione internazionale sono disciplinati negli articoli 28 e 29 LPTes.

L’articolo 16 dell’avamprogetto di ordinanza precisa le prescrizioni formali da rispettare durante la cooperazione con l’estero sancita dagli articoli 28 e 29 LPTes. Per ogni trasferimento o accoglienza di una persona da proteggere occorre, in effetti, stipulare un accordo con il servizio estero competente riguardo ai dettagli della cooperazione da disciplinare. Si tratta ad esempio della ripartizione dei costi conformemente all’articolo 29 LPTes nonché, in applicazione dell’articolo 28 capoverso 1 lettera f LPTes, della clausola di rientro secondo cui il servizio che trasferisce la persona da proteggere s’impegna a riprenderla in ogni momento.

Gli accordi stipulati nell’ambito della protezione dei testimoni vanno per principio riferiti all’Assemblea federale conformemente all’articolo 48a capoverso 2 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)13. Il relativo rapporto non deve tuttavia essere troppo dettagliato poiché altrimenti rischierebbe di contrastare lo scopo intrinseco della LPTes e dell’OPTes.

Sezione 7: Costi

Art. 17 Costi dei singoli casi

La legge stabilisce che le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per le misure di protezione dei testimoni durante il programma di protezione dei testimoni sono a carico della Confederazione, in caso di richiesta di quest’ultima, o del Cantone richiedente. Per spese di sostentamento s’intendono le spese individuali necessarie per garantire temporaneamente le esigenze materiali e alimentari della persona da proteggere, quali le spese per il vitto, l’alloggio e gli oggetti personali indispensabili. Le spese per le misure di protezione dei testimoni comprendono invece i costi scaturiti nel singolo caso dalle misure necessarie per proteggere la persona in questione. Si pensi ad esempio all’allestimento di documenti fittizi per creare e mantenere una nuova identità temporanea, alle misure di reintegrazione, di formazione e di perfezionamento nonché alle misure necessarie nell’ambito della protezione delle persone e degli immobili (p. es. installazione di sistemi di allarme).

La richiesta di ammissione a un programma di protezione dei testimoni è presentata dall’autorità responsabile del procedimento (art. 6 cpv. 1 LPTes). Il capoverso 1 stabilisce che l’autorità richiedente deve farsi carico dei costi del programma di protezione dei testimoni che richiede. Questa regola è già implicita nell’articolo 2 capoverso 3 secondo cui alla richiesta va allegata la garanzia di assunzione dei costi dell’autorità richiedente. Affinché l’autorità richiedente possa almeno stimare approssimativamente l’impegno finanziario che contrae con lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni, il Servizio di protezione dei testimoni sarà tenuto a informarla in merito ai costi presumibili ancora prima che essa presenti la richiesta (cpv. 3). Per effettuare una tale stima il Servizio di protezione dei testimoni dovrà basarsi sulla spiegazione dei fatti concreti fornita dall’autorità richiedente. Il

13

RS 172.010