Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine
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Se nel quadro di programmi di protezione dei testimoni il Servizio di protezione dei testimoni affida a terzi, ad esempio a organizzazioni che offrono assistenza specializzata alle vittime, l’incarico retribuito di svolgere misure di protezione dei testimoni, le prestazioni fornite da tali enti sono risarcite dal Servizio di protezione dei testimoni. Questo non incide sulle competenze per la fatturazione dei costi del singolo caso.
Il capoverso 1 lettera b si riferisce alle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni che sono fatturate una volta all’anno. La Confederazione e i Cantoni si spartiscono equamente le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. Prima della fatturazione, la Confederazione provvederà affinché i Cantoni ricevano con il dovuto anticipo le informazioni essenziali per pianificare per tempo i mezzi necessari quando calcolano i preventivi. Se il Servizio di protezione dei testimoni fornisce ai Cantoni prestazioni di consulenza e di sostegno computabili, tali prestazioni proprie (escluse quindi le prestazioni di terzi ai sensi dell’art. 21 lett. d) sono prese in considerazione nel conteggio delle spese complessive d’esercizio. Alla fine dell’anno le prestazioni di consulenza e di sostegno fatturate sono accreditate al conteggio globale delle spese d’esercizio tra la Confederazione e i Cantoni riducendo pertanto la parte cantonale delle spese d’esercizio.
Il capoverso 1 lettera c disciplina il pagamento delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata fornite dal Servizio di protezione dei testimoni a favore dell’autorità di polizia richiedente.
Il capoverso 2 lettera a stabilisce che per la fatturazione dei costi di un caso specifico occorre allestire un rendiconto di tutti i costi (le spese di sostentamento della persona da proteggere e le spese correnti per le misure di protezione dei testimoni) generati durante il periodo di conteggio e trasmetterlo all’autorità richiedente insieme alla fattura.
Il capoverso 2 lettera b statuisce che la fattura destinata ai Cantoni dev’essere corredata di un conteggio delle spese d’esercizio. Tale conteggio permette ai Cantoni di avere una panoramica dei singoli tipi di costi (personale, equipaggiamento personale dei collaboratori, formazione, perfezionamento ecc.) nonché dei tipi di introiti (entità delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata detratte).
Il capoverso 2 lettera c statuisce che alla fattura per le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata va allegato un elenco delle prestazioni fornite con l’indicazione del numero di persone impiegate. Questo resoconto consente di verificare le prestazioni di consulenza e di sostegno che sono state fornite. Anche gli eventuali costi di terzi sono documentati nel resoconto e quindi fatturati.
Il capoverso 3 stabilisce che i costi dei singoli casi, le spese d’esercizio e delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata devono essere fatturati nell’anno civile in cui sono stati generati. In questo modo s’intende garantire che la Confederazione e i Cantoni rispettino l’annualità fissata dal diritto in materia di finanze pubbliche.
Sezione 8: Disposizioni finali
Per l’articolo 25 si rimanda al commento relativo all’allegato che disciplina la modifica del diritto vigente.
L’articolo 26 fissa l’entrata in vigore dell’ordinanza al 1° gennaio 2013.