Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine

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Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni

Art. 2 Forma e contenuto della richiesta

L’articolo 6 LPTes incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli della richiesta presentata dall’autorità responsabile del procedimento al Servizio di protezione dei testimoni.

Il capoverso 2 elenca gli elementi che devono figurare nella richiesta dell’autorità responsabile del procedimento affinché il Servizio di protezione dei testimoni riceva il prima possibile informazioni dettagliate sulla persona da proteggere. La richiesta può pertanto essere sottoposta a un esame efficiente e rapido.

La documentazione di cui al capoverso 3 ha lo stesso scopo. La garanzia di assunzione dei costi da allegare alla richiesta, consente al Cantone o all’autorità che ha chiesto lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni, di predisporre per tempo i mezzi finanziari necessari. S’intende inoltre evitare che, dopo un’ampia procedura d’esame eseguita con l’impiego di notevoli risorse del Servizio di protezione dei testimoni e dell’autorità richiedente, alla fine il programma di protezione non sia realizzato perché il Cantone non stanzia i mezzi finanziari necessari per il suo svolgimento.

A seconda della situazione di pericolo, in alcuni casi potrebbe essere necessario proteggere la persona minacciata già durante la procedura di richiesta. In tal caso l’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes prevede che il Servizio di protezione dei testimoni può fornire sostegno anche prima dello svolgimento di un programma di protezione dei testimoni. Secondo l’articolo 21 lettera a dell’avamprogetto di ordinanza fa parte di queste prestazioni di sostegno anche l’esecuzione di ampie misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei testimoni a favore dell’autorità richiedente. L’articolo 7 capoverso 2 LPTes prevede inoltre che, una volta presentata la richiesta nell’ambito della procedura d’esame, il Servizio di protezione dei testimoni può adottare misure d’urgenza per proteggere la persona minacciata. Il Servizio di protezione dei testimoni può quindi essere chiamato a contribuire in qualsiasi fase della procedura di richiesta alla protezione parziale o integrale di una persona minacciata. L’autorità richiedente può quindi soddisfare senza fretta l’obbligo previsto di motivare e documentare in modo esaustivo la richiesta.

Per la Svizzera la collaborazione tra l’autorità richiedente e il Servizio di protezione dei testimoni costituisce una forma di cooperazione nuova e molto impegnativa. Per applicare la LPTes si prevede quindi di ricorrere a specialisti designati ufficialmente che garantiscano lo scambio di esperienze tra il Servizio di protezione dei testimoni, il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali. Tale compito potrebbe ad esempio essere svolto da un gruppo di consulenti della Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS) o di un altro organo tecnico.

Art. 3 Competenza

La richiesta è presentata dall’autorità responsabile del procedimento (art. 6 cpv. 1 LPTes). Nella maggioranza dei casi, occorre proteggere i testimoni ancor prima del processo di prima istanza o del ricorso. Perciò la richiesta sarà di norma presentata dal pubblico ministero competente. In rari casi l’ammissione a un programma di protezione dei testimoni diventa necessaria solo dopo la conclusione del procedimento penale. L’autorità incaricata di presentare una richiesta di protezione è pertanto la medesima che ha deciso in merito alla conclusione del procedimento (art. 6 cpv. 2 LPTes)5. In base all’articolo 61 del Codice di diritto

5 Cfr. il commento all’art. 6 nel messaggio, FF 2011 68