Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine

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la persona da proteggere ormai è esposta soltanto a una minaccia lieve e che la fine del programma di protezione dei testimoni è imminente.

Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni

Lo svolgimento efficace della protezione extraprocedurale dei testimoni, richiede un impegno elevato da parte dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni. Soprattutto all’inizio di un programma di protezione dei testimoni le persone da proteggere vanno assistite e seguite scrupolosamente. Oltre alla protezione vera e propria della persona, il Servizio di protezione dei testimoni fornisce anche assistenza di tipo generale, ad esempio consiglia e assiste la persona da proteggere nelle situazioni quotidiane, la sostiene nel disbrigo delle questioni personali come il coordinamento con le autorità interessate (p. es. aiuto alle vittime, polizia degli stranieri, assicurazioni sociali), garantisce che essa ottenga l’eventuale assistenza psicologica da parte di terzi oppure l’aiuta a preparare la deposizione nel procedimento penale.

Per essere in grado di assistere con professionalità la persona da proteggere, è quindi indispensabile che i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni dispongano di una formazione appropriata. Poiché in Svizzera finora non è mai stata eseguita una protezione extraprocedurale dei testimoni istituzionalizzata, non esistono le formazioni necessarie. fedpol, cui è affidata l’esecuzione della protezione dei testimoni, attualmente svolge già compiti nel settore delle inchieste mascherate i cui aspetti fondamentali coincidono con quelli della protezione dei testimoni10. L’articolo 6 dell’avamprogetto di ordinanza conferisce pertanto a fedpol, quale Ufficio competente, il compito di disciplinare in base alle conoscenze esistenti, le misure formative necessarie per i suoi collaboratori impegnati nella protezione dei testimoni (cpv. 1). Poiché le formazioni in materia di protezione dei testimoni al momento sono offerte soltanto all’estero, il capoverso 3 prevede espressamente la collaborazione di fedpol con servizi partner esteri che dispongono spesso di esperienze pluriennali in materia.

Sezione 5: Sistema d’informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS)

La LPTes stabilisce che per adempiere i propri compiti, il Servizio di protezione dei testimoni gestisce un sistema d’informazione indipendente che, viste le esigenze in materia di tutela della sicurezza, non è collegato agli altri sistemi dell’Amministrazione federale. I principi concernenti il sistema d’informazione ZEUSS e il relativo trattamento dei dati devono essere sanciti in una legge formale e sono, infatti, disciplinati dagli articoli 25–27 LPTes. L’articolo 25 capoverso 5 LPTes incarica il Consiglio federale di disciplinare i seguenti particolari del sistema d’informazione: le responsabilità specifiche per il trattamento dei dati, il catalogo dei dati trattati, la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione, la trasmissione dei dati a terzi in singoli casi, le disposizioni per garantire la sicurezza dei dati e la verbalizzazione delle consultazioni.

Art. 7 Autorità responsabile

La responsabilità di ZEUSS è attribuita a fedpol che emana un regolamento sul trattamento dei dati (cpv. 1–2). In virtù dell’articolo 36 capoverso 4 lettera a della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati (LPD) il Consiglio federale determina le collezioni di dati che necessitano di un regolamento sul trattamento dei dati. L’articolo 21 capoverso 1

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Cfr il messaggio, commento all’art. 22, FF 2011 79 seg.

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RS 235.1