Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/48: Ordinanza sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (OPTes) · 17 pagine

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Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata

Conformemente all’articolo 35 capoverso 1 LPTes i Cantoni risarciscono alla Confederazione le prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata che il Servizio di protezione dei testimoni fornisce alle autorità svizzere di polizia prima e al di fuori di un programma di protezione dei testimoni in applicazione dell’articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes. Si tratta ad esempio di casi in cui prima o al di fuori di un programma di protezione dei testimoni occorrono le conoscenze specifiche del Servizio di protezione dei testimoni. Consulenza e sostegno possono tuttavia essere forniti anche quando l’assistenza a persone che non sono inserite in un programma di protezione dei testimoni o ne sono uscite, crea difficoltà che non possono essere risolte tramite il mandato generale di protezione da parte della polizia. Si potrebbe trattare di persone gravemente traumatizzate, con infermità fisiche o psichiche oppure che hanno problemi particolari riconducibili alla loro appartenenza etnica.

Le prestazioni di consulenza e di sostegno che rientrano nel limite usuale dell’assistenza amministrativa in materia di polizia non vengono fatturate. I Cantoni risarciscono alla Confederazione le prestazioni fornite se la loro portata, durata o natura superano ampiamente tale limite. L’articolo 22 dell’avamprogetto di ordinanza stabilisce quali prestazioni sono soggette a risarcimento. Naturalmente sono prese in considerazione unicamente le prestazioni che il Servizio di protezione dei testimoni è effettivamente in grado di fornire in funzione delle risorse a sua disposizione. Il catalogo di cui all’articolo 21 elenca in modo non esaustivo le prestazioni cui si applica l’obbligo di risarcimento.

Se il Servizio di protezione dei testimoni fornisce prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata a favore di una persona che in seguito è inserita in un programma di protezione, i costi scaturiti da tali prestazioni non sono fatturati separatamente. Se nel quadro di prestazioni di consulenza e di sostegno sono generati costi aggiuntivi a carico del Servizio di protezione dei testimoni, quest’ultimo li fattura al mandante al prezzo di costo.

Art. 21 Catalogo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di vasta portata

Il presente articolo indica vari tipi di prestazioni di consulenza e di sostegno forniti dal Servizio di protezione dei testimoni. Il Servizio di protezione dei testimoni e il competente corpo cantonale di polizia di regola stabiliscono in precedenza, di caso in caso, il genere di prestazione necessaria e la sua entità. Tali prestazioni sono fatturate in base alle disposizioni dell’articolo 23.

Il catalogo delle prestazioni da risarcire contiene un elenco non esaustivo:

a. l’esecuzione completa di misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei

testimoni a favore dell’autorità richiedente: di fatto il Servizio di protezione dei testimoni accoglie una persona da proteggere proveniente dal Cantone richiedente e pianifica ed esegue tutte le misure di protezione necessarie, quali la creazione di una nuova identità temporanea, oppure l’applicazione di misure d’integrazione e di protezione, che il Cantone responsabile non è o non è sufficientemente in grado di svolgere perché non dispone delle conoscenze tecniche. Gli interventi così completi sono svolti dal Servizio di protezione dei testimoni nel quadro delle sue possibilità al momento della richiesta;

b. l’impiego di collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni, ad esempio di uno

psicologo o di uno specialista informatico, per fornire consulenza e sostegno durante le misure di protezione o i perfezionamenti. Anche il coordinamento con servizi esteri può causare costi straordinari;