Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 21 pagine
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ARGUS. Si dovrebbe statuire in modo chiaro che i presupposti sono definiti nell’ordinanza sui lavori di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) e nella guida per l’autorizzazione degli interventi di pubblica utilità. Si respingono ulteriori regolamentazioni.
Controlli (art. 28): I controlli previsti sono considerati eccessivi e la loro attuazione è rite-
nuta problematica. Di fatto, con questi controlli sarebbe l’UFPP a decidere in merito allo svolgimento dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità. I controlli previsti comporterebbero oneri supplementari anche per i Cantoni. I termini statuiti al capoverso 4 dovrebbero pertanto essere fissati a livello di ordinanza e in forma più consona alle esigenze pratiche.
Istruzione di base (art. 33): nel rapporto esplicativo occorre definire che cosa s’intende
per «istruzione equivalente». Le istruzioni in ambito militare e in ambito civile (per es. presso le organizzazioni partner o nel campo dell’aiuto psicologico d’urgenza) sono da considerare equivalenti.
Perfezionamento (art. 35): i Cantoni devono poter convocare ai corsi di ripetizione i militi
di tutte le funzioni elencate all’articolo 35 capoverso 1 e non solo quelli di cui all’articolo 39 capoverso 2.
Legge federale sui sistemi d’informazione militari (LSIM)
Estensione del sistema PISA: di principio l’introduzione del PISA per la protezione civile è
accolta favorevolmente. Mancherebbero tuttavia indicazioni più precise in merito al processo di trasferimento dei dati e alle interfacce tra sistemi cantonali e PISA nonché agli oneri che ne risulterebbero per i Cantoni.
Comunicazione dei dati (art. 16): da alcuni partecipanti alla consultazione il fatto che le
casse di compensazione debbano verificare la legittimità delle prestazioni di servizio è considerato inaccettabile.
Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Limitazione del diritto alle indennità (art. 1a cpv. 3): secondo quanto esposto nel rapporto
esplicativo, il personale della protezione civile sarebbe stato impiegato illecitamente a favore di un altro comune aggregato alla stessa organizzazione di protezione civile. Questa formulazione viene contestata. La disposizione prevista comporterebbe una disparità di trattamento tra personale militare e personale della protezione civile. Per il personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile dovrebbero valere le stesse condizioni come per gli impiegati dell’amministrazione militare. Il concetto di personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile dovrebbe essere limitato ai comandanti della protezione civile a tempo pieno e ai capi delle organizzazioni di protezione civile.
Responsabilità (Art. 20): dato che in genere le chiamate in servizio per interventi della
protezione civile sono emanate dai Comuni e non dai Cantoni, si dovrebbe tenere conto anche della responsabilità dei Comuni. La possibilità di indennizzo per le pretese di risarcimento per danni prevista al capoverso 4 è respinta all’unanimità, poiché sarebbe sconveniente se ad esempio i contributi federali per le prestazioni complementari AVS potessero essere conteggiati assieme alle pretese di risarcimento per danni della Confederazione.
10/21 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07