Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 21 pagine
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Cpv. 4: occorre precisare che i lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità svolti in relazione o successivamente a interventi in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza sono esclusi da questa disposizione. In caso contrario non sarebbe più possibile svolgere questo tipo di interventi.
Canton GE
Cpv. 3: le formulazioni discordanti nel testo di legge e nel rapporto esplicativo devono essere modificate al fine di evitare equivoci.
Cpv. 4: il termine di tre mesi non può essere rispettato quando è necessario svolgere i lavori di ripristino immediati per mantenere le basi vitali.
Canton NW
I controlli previsti sono considerati inaccettabili e vengono fermamente respinti. Di fatto, con l’introduzione di questi controlli sarebbe l’UFPP a decidere in merito allo svolgimento dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità. La competenza decisionale dei Cantoni verrebbe sensibilmente limitata.
I previsti controlli da parte dell’UFPP richiedono lavori preliminari da parte dei Cantoni. I costi che ne derivano per i Cantoni devono essere indennizzati dalla Confederazione. In caso contrario la disposizione è da stralciare.
Lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità svolti in relazione o successivamente a interventi in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza devono essere esclusi da questa disposizione. In caso contrario non sarebbe più possibile svolgere questo tipo di interventi.
Canton OW
Cpv. 4: occorre precisare che i lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità svolti in relazione o successivamente a interventi in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza sono esclusi da questa disposizione. In caso contrario non sarebbe più possibile svolgere questo tipo di interventi. Nell’ambito della prevista regolamentazione dei controlli a livello di ordinanza occorre disciplinare le eccezioni.
Canton SH
Secondo il quarto capoverso sarebbe di fatto l’UFPP a giudicare le domande. Ciò va troppo oltre. La Confederazione deve limitarsi a definire le condizioni quadro. Si ritiene inoltre che disciplinare il termine di tre mesi a livello di legge sia eccessivo.
Canton SO
Cpv. 4: non è possibile rispettare un termine di preavviso di tre mesi nel caso dei lavori di ripristino poiché in determinate circostanze questi devono iniziare già pochi giorni dopo l’evento. Occorre quindi rinunciare a un termine di notifica.
Canton VS
I controlli previsti comportano un onere supplementare sia per la Confederazione che per i Cantoni. La Confederazione deve limitarsi a sorvegliare il limite massimo di giorni di servizio prestati. Le lettere b e c del secondo capoverso sono da stralciare.
PS
Cpv. 2: le forme d’intervento estranee alla protezione civile, quali lavori di ripristino e lavori di pubblica utilità, devono essere abolite. In caso contrario, occorre formulare in modo possibilmente restrittivo i relativi criteri. La protezione civile non deve prestare interventi per lavori che possono essere eseguiti da imprese locali. Proposta di complemento per il cpv. 2 lett. b e c:
“... della protezione civile; sono esclusi interventi per lavori che possono essere eseguiti da imprese locali”.
Cpv. 3: nei casi in cui i termini e i criteri non sono rispettati, la possibilità di riscuotere delle IPG dovrebbe decadere automaticamente.
Cpv. 4: qualsiasi intervento della protezione civile pianificabile con tre mesi di anticipo può essere svolto anche da imprese locali. Si chiede di accorciare il termine:
14/21 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07