Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 21 pagine

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Canton VS

Di principio le limitazioni previste per i lavori di ripristino sono considerate opportune. L'importante è che in casi eccezionali sia possibile eseguire lavori di ripristino anche dopo la scadenza dei tre anni.

Canton ZH

Nella pratica è difficile distinguere tra CR, lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità. Per analogia con l’esercito si dovrebbero limitare le categorie dei servizi a corsi di ripetizione e interventi in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza.

PS

Le limitazioni sono opportune, ma i termini devono essere ulteriormente accorciati. La protezione civile deve poter svolgere lavori di ripristino solo nella fase immediatamente successiva al sinistro; i lavori di ripristino pianificabili devono essere eseguiti da imprese locali.

Proposta per il cpv. 2bis:

“… devono aver luogo entro tre mesi dal verificarsi dell’evento …” “… per 14 giorni l’anno al massimo …“

PLR

Le limitazioni nel campo dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità vengono respinte poiché non risolvono il problema di fondo, ossia la difficoltà nel distinguere tra CR, lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità. Innanzitutto sarebbe opportuno definire meglio le tre categorie.

USAM

Viene fermamente respinta la formulazione nel rapporto esplicativo secondo cui alcuni Cantoni dichiarerebbero lavori di pubblica utilità o CR come lavori di ripristino per poter prestare più giorni di servizio. Questa formulazione serve solo a giustificare una maggiore centralizzazione e regolamentazione a livello federale.

USPC

La limitazione a 21 giorni viene respinta. In generale si dovrebbe definire unicamente il tetto massimo di giorni di servizio da prestare. Analogamente all’esercito, sarebbe opportuna una limitazione delle categorie a servizi d’istruzione, CR e interventi in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, rinunciando a distinguere tra CR, lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità.

Art. 27a cpv. 4 Chiamata per interventi di pubblica utilità

Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, NW, SG, SH, TG, VD, ZH

I controlli e le limitazioni da parte della Confederazione non sono di principio respinti. Fermamente respinta è però l’affermazione del rapporto esplicativo secondo cui molti Cantoni sarebbero reticenti ad autorizzare interventi di pubblica utilità. Quanto esposto nel rapporto esplicativo rispecchia la situazione antecedente l’operazione ARGUS e fornisce un quadro distorto della situazione attuale; occorre stralciare o perlomeno modificare questo passaggio.

Il testo proposto è accettabile a patto che nel rapporto esplicativo si statuisca chiaramente che le nuove direttive si limitano all’ordinanza sui lavori di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) e alla guida per l’autorizzazione degli interventi di pubblica utilità. Sono respinte ulteriori direttive e regolamentazioni.

AG inoltre: per garantire un’applicazione pratica unitaria è opportuno valutare la possibilità di emanare una direttiva a sostituzione della guida.

12/21 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07