Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 21 pagine
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Canton VS
Le modifiche proposte minano l’autonomia cantonale e ciò non è accettabile. Proposta di formulazione:
“Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per gli interventi di pubblica utilità. I Cantoni determinano gli interventi di pubblica utilità e disciplinano la procedura di chiamata”.
PLR
Respinge questo articolo poiché è in contrasto con l’autonomia dei Cantoni e il sistema federalista e contribuisce a rallentare i processi.
USPC
Respinge la modifica proposta. Di principio, l’USPC rifiuta disposizioni più restrittive nel campo degli interventi di pubblica utilità poiché limiterebbero le competenze dei Cantoni e dei Comuni. Le istanze che finanziano la protezione civile devono anche beneficiarne. Le attuali regolamentazioni (OIPU) sono sufficienti per l’autorizzazione di interventi di pubblica utilità. La guida per l’autorizzazione di interventi di pubblica utilità menzionata nel rapporto esplicativo è ritenuta carente.
Centre Patronal
Respinge la disposizione poiché si tratta di un’intromissione nell’autonomia cantonale. Inoltre le disposizioni esistenti sono sufficienti. Dal 2010 la situazione è migliorata e le lacune individuate con l’operazione ARGUS sono state colmate.
Art. 28 Controlli
Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, JU, SG, TG, VD
I controlli previsti vengono interpretati come una mancanza di fiducia della Confederazione nei confronti dei Cantoni. Sono considerati inaccettabili e vengono fermamente respinti. In pratica sarebbe l’UFPP a decidere in merito allo svolgimento di lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità, e la competenza decisionale conferita ai Cantoni verrebbe limitata.
Le regolamentazioni previste pongono anche problemi di natura pratica. Per certi tipi di eventi i termini fissati al cpv. 4 non possono infatti essere rispettati. I previsti controlli effettuati dall’UFPP comporterebbero oneri supplementari anche per i Cantoni. L’affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui per i Cantoni non si creano oneri supplementari significativi non è pertanto veritiera. I termini previsti al cpv. 4 devono essere adeguati alle esigenze pratiche e disciplinati a livello di ordinanza. Occorre inoltre fissare anche un termine per le valutazioni dell’UFPP.
Cantoni AI, AR, NE, ZH
I controlli previsti sono considerati inaccettabili e vengono fermamente respinti. Di fatto, con l’introduzione di questi controlli sarebbe l’UFPP a decidere in merito allo svolgimento dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità.
Canton GL
Nel caso in cui questa regolamentazione fosse mantenuta, occorrerebbe prevedere una partecipazione ai costi della Confederazione poiché la competenza per l’autorizzazione passerebbe di fatto a quest’ultima.
Cantoni GR, JU, SZ, UR, ZG
Cpv. 2: i previsti controlli dal parte dell’UFPP richiedono dei lavori preliminari da parte dei Cantoni. I costi che ne derivano per i Cantoni devono essere indennizzati dalla Confederazione. In caso contrario la disposizione è da stralciare.
13/21 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07