Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 21 pagine
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sione rende necessaria anche una modifica della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d’informazione militari (LSIM, RS 510.91) e della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG, RS 834.1). La LPPC subisce anche altre modifiche.
Il testo posto in consultazione interessa essenzialmente i punti illustrati di seguito:
Estensione del sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA)
Al fine di consentire all’UFPP di vigilare sui giorni di servizio prestati nella protezione civile conformemente al mandato del Consiglio federale, il sistema d’informazione sul personale dell’esercito (PISA) sarà esteso anche ai dati dei militi di protezione civile. Il PISA contiene già oggi i dati sui militi di protezione civile rilevati nell’ambito del reclutamento comune di esercito e protezione civile. Non contiene per contro altri dati sulla protezione civile. Al fine di ottemperare al mandato del Consiglio federale, il PISA deve essere completato con i dati dei militi di protezione civile necessari per tenere il controllo dei giorni di servizio a livello federale.
La vigilanza sul rispetto del limite massimo di giorni di servizio fissato nella LPPC (art. 25a ss) mira a evitare prestazioni di servizio abusive. Se l’UFPP riscontra che i limiti temporali massimi statuiti sono stati superati, ingiunge al Cantone interessato di non chiamare ulteriormente in servizio il milite in questione. Di principio la Confederazione non effettua mutazioni dei dati; si limita a rilevare e controllare i dati trasmessi dagli organi responsabili dei controlli.
L’estensione del PISA getta le basi per un passaggio graduale alla tenuta dei controlli nella protezione civile effettuata, a medio termine, integralmente nel PISA, conformemente a quanto richiesto dai Cantoni.
Misure accompagnatorie
L’estensione del PISA sarà accompagnata da misure volte a impedire interventi di protezione civile e prestazioni IPG illecite.
Personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale
Al fine di evitare che in futuro i costi degli stipendi dei comuni vengano parzialmente fatti ricadere sulle IPG, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propone di non versare più il soldo al personale a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comunali responsabili della protezione civile che prestano interventi di pubblica utilità. In tal modo verrebbe a cadere anche il diritto alle IPG. Ciò comporterebbe però una disparità di trattamento nei confronti del personale a tempo pieno e a tempo parziale dell’esercito. Dato che gli impiegati dell’esercito hanno diritto al soldo per servizi prestati quali membri dell’esercito nell’ambito del servizio di milizia, anche gli impiegati a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile devono avere diritto al soldo nella loro funzione di membri di milizia della protezione civile. Una disparità di trattamento tra personale della protezione civile e personale dell’esercito non è accettabile né dal punto di vista legale, né da quello politico, motivo per cui la proposta dell’UFAS non è realizzabile.
Un’alternativa alla proposta dell’UFAS consisterebbe, nell’ambito della revisione in corso, nel sopprimere il diritto alle IPG degli impiegati a tempo pieno e a tempo parziale degli uffici cantonali e comunali della protezione civile che partecipano a interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale (art. 27a LPPC). Questa misura richiederebbe un adeguamento della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), attuabile nell’ambito della modifica della legge. In questo modo non vi sarebbe più il pericolo che in caso di interventi di pubblica utilità prestati illecitamente i comuni usino le IPG per finanziarie i salari del loro personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale. Gli altri diritti correlati agli interventi della protezione civile, in particolare il diritto al soldo e all’assicurazione militare, rimarrebbero invariati anche per il personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo
2/21 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07