Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 21 pagine
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Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Art. 1a cpv. 1, 3 e 6
Cantoni AG, BE, BL, BS, FR, GL, JU, NW, SG, SO, TG, VD
Approvano le modifiche di cui ai cpv. 1 e 6.
Respingono invece l’accusa avanzata al pto. 3.1 del rapporto esplicativo secondo cui sarebbero stati effettuati interventi abusivi con personale della protezione civile a favore di un altro comune facente parte della stessa organizzazione di protezione civile. Inoltre al pto. 5.1.3.2 si afferma erroneamente che personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile abbia a più riprese svolto prestazioni lavorative a favore del proprio datore di lavoro. I relativi punti del rapporto esplicativo devono essere rivisti.
Le regolamentazioni proposte soddisfano solo in parte la condizione che le limitazioni delle possibilità d’intervento non portino a una disparità di trattamento con l’esercito. Per le persone impiegate presso l’amministrazione militare, il diritto alle IPG viene a cadere solo in caso di prolungamento dell’obbligo di leva e in caso di prestazioni di servizio volontarie; le prestazioni di servizio obbligatorie continuano a dare diritto alle IPG. La formulazione scelta per gli impiegati dell’amministrazione militare deve essere ripresa per analogia anche per il personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile.
Non è chiaro che cosa si intende per «personale a tempo pieno» e per «personale a tempo parziale» della protezione civile. Il concetto deve essere limitato ai comandanti della protezione civile a tempo pieno e ai capi delle organizzazioni della protezione civile.
Canton AR
Cpv. 3: Il concetto di «personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale» deve essere limitato ai comandanti della protezione civile.
Canton GE
Al posto delle limitazioni previste sarebbe meglio limitarsi a vietare lo svolgimento «delle consuete attività lavorative quotidiane» (spiegazioni al cpv. 1).
Canton NE
La prevista limitazione per il personale della protezione civile a tempo pieno e a tempo parziale porta a una disparità di trattamento con il personale militare.
Canton TI
La disposizione porta a una disparità di trattamento tra personale impiegato e personale di milizia della protezione civile e con tutta probabilità non darà gli effetti sperati.
Al cpv. 3 si deve tenere conto anche del personale degli organi regionali di protezione civile.
PLR
Respinge il cpv. 1 poiché causa una disparità di trattamento all’interno dell’esercito e un indebolimento degli stati maggiori militari.
USPC
Cpv. 3: La deroga prevista per il personale a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile non è accettabile poiché rappresenta una disparità di trattamento con l’esercito e il servizio civile e comporta anche altri svantaggi. Nel caso in cui la disposizione fosse mantenuta occorrerebbe definire chiaramente chi può essere indennizzato e in che modo.
20/21 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07