Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 21 pagine
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parziale.
Rafforzamento della vigilanza da parte della Confederazione
Per impedire in modo efficace gli abusi, la Confederazione deve rafforzare la vigilanza in questo campo. D’ora in avanti i Cantoni dovranno trasmettere all’UFPP le autorizzazioni risp. le bozze delle relative decisioni al più tardi tre mesi prima dell’inizio dell’intervento di pubblica utilità previsto. Le bozze delle decisioni devono essere emesse dall’autorità competente per l’autorizzazione e devono definire in particolare il quadro d’intervento, i lavori da eseguire e la ripartizione dei costi. In tal modo l’UFPP potrà verificare se i singoli interventi di pubblica utilità sono compatibili, dal punto di vista materiale, con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 2 prima parte lett. b dell’ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile [OIPU, RS 520.14]). La responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni dell’OIPU in relazione a interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale rimane presso i Cantoni.
L’UFPP ha già elaborato, in collaborazione con rappresentanti dei Cantoni, una guida per l’autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. La guida contribuisce quindi a che le domande concernenti interventi di pubblica utilità vengano autorizzate dalle autorità competenti solo se soddisfano le condizioni legali federali.
D’ora in avanti, oltre a vigilare sul rispetto del limite massimo di giorni di servizio prestati (al massimo 21 giorni l’anno per milite), l’UFPP dovrà verificare anche la compatibilità dei lavori di ripristino con lo scopo e i compiti della protezione civile e l’osservanza del nuovo limite temporale (entro tre anni dall’evento). Per rendere possibili questi controlli, i Cantoni devono notificare all’UFPP i lavori di ripristino previsti almeno tre mesi prima del loro inizio.
Nei casi in cui gli interventi di pubblica utilità o i lavori di ripristino annunciati non fossero compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l’UFPP dovrà poter intervenire ingiungendo in particolare ai Cantoni di non effettuare gli interventi della protezione civile in questione.
Altre modifiche
Non reclutamento
Secondo l’art. 21 cpv. 1 della legge militare (LM, RS 510.10), le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto oppure a causa di una sentenza penale che ordina una misura privativa della libertà. In questi casi è opportuno non reclutare queste persone neppure nella protezione civile. Inoltre di principio non saranno più reclutate nella protezione civile neppure le persone soggette all’obbligo di leva che non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, in particolare se i disturbi riscontrati potrebbero essere fonte di violenza.
Durata dell’istruzione
Nell’ambito dell’ultima revisione della LPPC, la durata dell’istruzione per i quadri superiori e gli specialisti è stata leggermente prolungata, rimanendo indicata in settimane. Nel corso del dibattito sull’attuale progetto di revisione, le Camere hanno tuttavia deciso di indicare la durata dell’istruzione non più in settimane, bensì in giorni. I loro calcoli si basano su una settimana di sette giorni, contrariamente alla prassi, dove sono stati quasi sempre presi in considerazione solo cinque giorni, analogamente a una settimana lavorativa. Su richiesta dei Cantoni, che vorrebbero mantenere lo status quo, i giorni saranno adattati leggermente verso il basso.
Procedura di ricorso
Nell’ambito delle questioni non pecuniarie, l’attuale LPPC prevede il diritto di ricorso contro la valutazione dell’attitudine a prestare servizio di protezione civile (art. 66) e contro
3/21 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07