Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 21 pagine
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2. Prese di posizione in dettaglio
Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)
Art. 15 cpv. 5 (nuovo) Servizio volontario
UDC
Ritiene che questo capoverso debba essere messo in discussione poiché fa perdere alla protezione civile personale motivato e con esperienza. Non vi è alcun motivo di introdurre la stessa regolamentazione come nell’esercito (art. 8a dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare [OOPSM; RS 512.21]).
Art. 16 cpv. 2 e 3 (nuovo) Reclutamento
Cantoni AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, SG, SH, TG, VD, VS, ZH e USAM
Nel rapporto esplicativo occorre precisare che le persone non reclutate nell’esercito a causa di un controllo di sicurezza relativo alle persone con esito negativo non possono essere reclutate neppure nella protezione civile.
Canton GE
Cpv. 3: il concetto «di principio» implica delle eccezioni, che devono essere precisate conformemente alla Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération.
Égalité Handicap
Dal punto di vista della legislazione in materia di pari opportunità per i disabili, la formulazione «persone soggette all’obbligo di leva che per motivi psichici…» è infelice e ambigua.
Una disposizione che esclude persone con un handicap psichico formulata in modo così vago è da evitare. Il testo deve essere modificato in modo che si capisca inequivocabilmente che non vengono reclutate esclusivamente quelle persone soggette all’obbligo di leva che costituiscono un pericolo a causa del loro potenziale di violenza.
Art. 27 cpv. 2bise 2ter(nuovo) Chiamata per interventi in caso di catastrofi o situazioni d'emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino
Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, NE, SG, SO, TG, VD
Di principio le limitazioni previste per i lavori di ripristino sono considerate opportune. Viene invece decisamente respinta la supposizione avanzata nel rapporto esplicativo secondo cui alcuni Cantoni dichiarerebbero lavori di pubblica utilità o CR come lavori di ripristino per poter prestare un numero maggiore di giorni di servizio. Questa formulazione è ritenuta oltraggiosa e interpretata come una mancanza di fiducia della Confederazione nei confronti dei Cantoni; deve pertanto essere modificata o stralciata. Il problema di fondo è che spesso non è facile distinguere tra CR, lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità e che mancano basi e definizioni chiare.
Sarebbe da prendere in esame una limitazione delle categorie a servizi d’istruzione, CR e interventi in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, rinunciando alla distinzione tra CR, lavori di ripristino e interventi di pubblica utilità.
VD ritiene inoltre: una limitazione dei giorni di servizio per lavori di ripristino non è giustificata.
11/21 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07