Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/85: Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 21 pagine

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“… al più tardi tre giorni prima dell’inizio previsto …”

Cpv. 5: questa regolamentazione deve essere disciplinata a livello di ordinanza o disposizione. Occorre aumentare la trasparenza:

“Il Consiglio federale disciplina i controlli in un’ordinanza. L’UFPP, in collaborazione con l’Ufficio centrale di compensazione, pubblica ogni anno un rapporto sulla procedura, le prestazioni di servizio svolte e le IPG versate.”

PPD

I controlli previsti sono troppo invasivi. In pratica non è vantaggioso notificare tutti i lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità tre mesi prima del loro inizio. I termini devono essere disciplinati a livello di ordinanza e non di legge, in modo più conforme alla pratica.

PLR

Respinge l’articolo poiché limita le competenze cantonali. Inoltre i controlli genererebbero ulteriori costi e oneri burocratici per i Cantoni.

USAM

Le regolamentazioni previste appaiono problematiche e di difficile attuazione. I termini devono essere disciplinati a livello di ordinanza e non di legge, in modo più conforme alla pratica. Occorre inoltre fissare anche un termine per le valutazioni dell’UFPP.

USPC

Non è d’accordo con le regolamentazioni previste nei capoversi 2 e 4. I Cantoni effettuano già dei controlli. Controlli supplementari da parte della Confederazione genererebbero costi maggiori e sarebbero in contrapposizione con l’attuale tempistica delle autorizzazioni. Rappresentano inoltre un’ingerenza nelle competenze cantonali.

Centre Patronal

Le regolamentazioni previste limitano eccessivamente le competenze dei Cantoni nel campo dei lavori di ripristino e degli interventi di pubblica utilità. I termini previsti dal cpv. 4 non sono applicabili in caso di catastrofe; occorre pertanto prevedere delle eccezioni.

Art. 33 Istruzione di base

Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, FR, GL, NE, SG, VD, ZH

Cpv. 4: non è spiegato da nessuna parte che cosa s'intende per «istruzione equivalente». Le istruzioni in ambito militare e civile (per es. presso le organizzazioni partner o nel campo dell’aiuto psicologico d’urgenza) dovrebbero essere considerate equivalenti. Le spiegazioni nel rapporto esplicativo devono essere completate con esempi. La decisione relativa al riconoscimento di istruzioni equivalenti deve essere di competenza dei Cantoni.

VD ritiene inoltre: in relazione al cpv. 2 occorre precisare che le persone incorporate nella riserva di personale possono essere chiamate a svolgere l’istruzione di base solo in caso di carenza di personale.

Canton GE

Alcuni Cantoni suddividono l’istruzione di base in 3 e 7 giorni. Il rapporto esplicativo prevede delle limitazioni in relazione alla suddivisione dei giorni di servizio nell’ambito dell’istruzione di base che non risultano dal testo di legge. Esso deve pertanto essere adattato.

Cpv. 2: questa regolamentazione comporta una disparità di trattamento tra le persone incorporate nella riserva subito dopo il reclutamento e quelle che non fanno parte della riserva. Queste ultime devono assolvere l’istruzione di base entro i 26 anni. Sussiste pertanto il rischio di un’incorporazione in massa nella riserva per eludere i termini statuiti al cpv. 1.

15/21 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07