Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 21 pagine

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l’adeguamento dell’assistenza giudiziaria accessoria sarebbe plausibile soltanto in alcuni settori parziali.

È stata accolta da critiche anche la normativa relativa ai provvedimenti coercitivi. Molti partecipanti contestano che la normativa proposta consentirebbe allo Stato straniero richiedente che persegue la sottrazione d’imposta di procurarsi tutte le informazioni e i mezzi di prova voluti ricorrendo alle misure coercitive di diritto processuale penale. Nella procedura di assistenza amministrativa le possibilità di ottenere documenti servendosi di provvedimenti coercitivi sono più limitate. In questo modo si rischierebbe di fatto l’elusione delle limitazioni previste dalla procedura di assistenza amministrativa grazie al ricorso all’assistenza giudiziaria. La diversa regolamentazione risulta incomprensibile e rischiosa in termini di politica statale; comporta inoltre condizioni sproporzionate e svantaggiose per la Svizzera per quanto riguarda il rintraccio di redditi e patrimoni non tassati e provoca un notevole onere supplementare ai carico esclusivo della Confederazione e dei Cantoni (p. es. BL).

Per la CDCF la diversa situazione giuridica avrebbe ripercussioni di ampia portata sull’attuale concezione giuridica svizzera in materia fiscale. Si potrebbe rimediare all’handicap delle autorità fiscali nazionali rispetto a quelle straniere soltanto modificando la concezione fiscale svizzera di modo da concepire tutti i reati fiscali come delitti e crimini (p. es. ZH)17.

Viene inoltre criticato il previsto allentamento del principio della specialità, che permette l’utilizzo delle informazioni ottenute con l’assistenza giudiziaria anche ai fini della tassazione. Agli occhi dei critici questa modifica crea nuove contraddizioni nella cooperazione internazionale perché permette di usare a scopo di tassazione informazioni che non sarebbero disponibili in sede di assistenza amministrativa18. La CDCF teme che lo Stato straniero richiedente possa essere tentato di ricorrere all’assistenza giudiziaria per ottenere informazioni che gli sarebbero negate con l’assistenza amministrativa.

4.3 Maggiore discriminazione delle autorità fiscali svizzere rispetto a quelle straniere

La maggior parte dei partecipanti19 critica che, nella lotta alla sottrazione d’imposta, l’avamprogetto crei un ulteriore squilibrio tra il sostegno garantito agli organi inquirenti stranieri e gli strumenti a disposizione delle autorità nazionali, aumentando l’attuale disparità di trattamento tra i contribuenti stranieri e quelli svizzeri.

Diversi partecipanti ritengono che estendere l’assistenza giudiziaria a solo favore degli Stati stranieri produca contrasti estremamente delicati nel diritto nazionale. Gli Stati esteri potrebbero reperire informazioni e mezzi di prova per perseguire la sottrazione di imposte dirette servendosi di misure di coercizione processuale previste dal diritto svizzero. In tal modo, per mezzo dell’assistenza giudiziaria, le autorità fiscali straniere otterrebbero più informazioni rispetto a quanto sia possibile su scala nazionale.

L’ABPS afferma che la revisione dell’AIMP non andrebbe sfruttata per giustificare una modifica del diritto interno, ossia l’abrogazione della distinzione tra frode fiscale e sottrazione d’imposta. Di parere simile è anche l’ASB.

17 V. a tale proposito anche n. 4.3 18 Maggioranza dei Cantoni, CDCF, ASB, economiesuisse, ABPS 19 Maggioranza dei Cantoni, CDCF, partiti di centro-destra, ASB, Centre patronal, DB, Forum OAD