Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 21 pagine
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Per il Forum OAD è giusto sostenere gli Stati esteri nell’applicazione del loro diritto fiscale, ma non nel perseguimento penale di reati quali la sottrazione d’imposta, in quanto ciò comporterebbe ripercussioni negative per gli intermediari finanziari (che correrebbero il rischio di trovarsi coinvolti in processi esteri per istigazione o complicità). Inoltre aumenterebbe l’incongruenza rispetto alla situazione giuridica nazionale per quanto riguarda l’accesso ai dati bancari.
Per il Centre patronal, la politica svizzera è contraddittoria: da un lato con gli accordi sull’imposta alla fonte s’intende garantire il segreto bancario, mentre dall’altro vi si rinuncia implicitamente recependo gli standard internazionali nel settore dell’assistenza giudiziaria. Con il venir meno della distinzione tra frode fiscale e sottrazione d’imposta, il segreto bancario risulterebbe di fatto eliminato.
4.4 Delimitazione poco chiara delle competenze
La maggior parte dei critici fa rilevare la situazione giuridica divergente del perseguimento della frode fiscale e della sottrazione d’imposta. Mentre in Svizzera la frode fiscale è punita dalle autorità inquirenti, la sottrazione di imposte dirette rientra essenzialmente nella competenza delle autorità fiscali. Nella maggior parte degli Stati stranieri, per contro, le autorità inquirenti sono competenti sia per la frode fiscale sia per la sottrazione d’imposta. Tale divergenza giuridica comporta problemi di attuazione.
Per molti partecipanti si pone il quesito della futura competenza per il perseguimento penale in caso di sottrazione di imposte dirette. Secondo il diritto vigente, la punizione compete alle autorità fiscali (cantonali), che non hanno la facoltà di ordinare provvedimenti coercitivi e di esigere, ad esempio, la comunicazione di dati bancari. Le misure di coercizione processuale rientrano nella competenza del pubblico ministero, il quale tuttavia non è competente per il perseguimento dei reati di sottrazione di imposte dirette e quindi non dispone nemmeno delle necessarie conoscenze specialistiche. Poiché l’avamprogetto non stabilisce se l’esecuzione di una domanda straniera di assistenza giudiziaria per sottrazione d’imposta debba competere all’autorità fiscale o all’autorità inquirente, è necessario rimandare i lavori finché questo punto non sia stato chiarito nell’ambito della revisione del diritto penale fiscale.
Diversi partecipanti chiedono che la procedura di assistenza giudiziaria vertente su reati di sottrazione d’imposta competa alle autorità d’istruzione penale cantonali. Secondo il diritto vigente, soltanto loro hanno la facoltà di ordinare provvedimenti coercitivi a livello cantonale. Altri partecipanti dubitano che sia opportuno trasferire questa competenza alle autorità d’istruzione penale (p. es. ZH).
I Cantoni BE e ZG propongono, tra l’altro, di disciplinare le questioni di competenza interna, la procedura e la tutela giurisdizionale una volta conclusa la revisione del diritto penale fiscale, emanando una legge specifica sull’assistenza giudiziaria in materia fiscale, analogamente alla legge sull’assistenza amministrativa fiscale.
Il Canton ZG, inoltre, si esprime a favore dell’esame di un’attribuzione alternativa alla Confederazione delle competenze per l’assistenza giudiziaria internazionale in caso di reati fiscali (p. es. centralizzazione presso l’Ufficio federale di giustizia o il Ministero pubblico della Confederazione delle procedura di assistenza giudiziaria in caso di sottrazione d’imposta e trasferimento dell’esecuzione della domanda alla Polizia giudiziaria federale).
L’ASM propone di eliminare la distinzione procedurale tra frode fiscale e sottrazione d’imposta. Come soluzione avanza la proposta di affidare l’intero iter processuale fiscale nelle mani delle autorità fiscali e delle autorità giudiziarie fiscali, dal momento che anche in caso