Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 21 pagine

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6 Pareri in merito a singoli temi / singole disposizioni

Oltre a sollevare obiezioni di natura generale, diversi partecipanti si sono espressi in merito a singole disposizioni della revisione di legge e dei Protocolli addizionali.

6.1 Modifica della legge sull’assistenza in materia penale

6.1.1 Art. 3 cpv. 3 e 4 AIMP

3La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. È fatto salvo il capoverso 4.

4È dato seguito:

a. a una domanda d’assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;

b. a una domanda d’assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;

c. a una domanda secondo tutte le parti della presente legge se:

1. il procedimento verte su un reato in materia di tasse e imposte, dazi e cambio, e

2. con lo Stato richiedente è stata stipulata una convenzione di doppia imposizione che prevede l’assistenza amministrativa in caso di sottrazione d’imposta e frode fiscale.

Per vari critici dell’avamprogetto, l’estensione della cooperazione a tutti e quattro i settori dell’AIMP non è giustificata dal fatto che s’intende garantire una collaborazione coerente. Per il Canton BS ciò vale anche per la cooperazione in caso di reati valutari, in quanto non può essere basata sulle attuali CDI. La CDCF e diversi Cantoni22 ritengono problematica l’estensione della cooperazione a tutti i tipi d’imposte perché, nelle trattative relative alle CDI, impedirebbe praticamente alla Svizzera di imporre una limitazione alle imposte sul reddito e sul patrimonio ovvero sull’utile e sul capitale.

Il Forum OAD obietta che l’argomento della coerenza è sopravvalutato. La normativa proposta crea un’incongruenza con la legislazione nazionale e supera i requisiti internazionali. Considerate le possibilità di opposizione e ricorso previste dalla legge sull’assistenza amministrativa fiscale, l’estensione dell’assistenza giudiziaria ai reati fiscali non può essere giustificata adducendo una migliore tutela giurisdizionale degli individui, bensì costituisce soltanto un vantaggio per l’estero.

Il PSS e la DB chiedono invece l’eliminazione completa dell’articolo 3 capoverso 3 (e 4) AIMP, sostenendo che tale disposizione non sarà più giustificata dopo la revisione del diritto penale fiscale. Inoltre sarebbe anche possibile scambiare informazioni fiscali attraverso un cosiddetto «Tax Information Exchange Agreement (TIEA)» (DB).

I Verdi, Alliance Sud e le Giuriste Svizzera non ritengono giustificata la limitazione dell’applicazione territoriale agli Stati con cui è stata conclusa una CDI e chiedono l’estensione dell’articolo 3 capoverso 4 lettera c AIMP per lo meno a tutti gli Stati con cui la Svizzera collabora in caso di sottrazione d’imposta e frode fiscale in base a un accordo internazionale.

Detti partecipanti propongono la seguente integrazione: «con lo Stato richiedente è stata stipulata una convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale (bi- o multila-

22 P. es. AR, BS, OW, TI, VS, ZH