Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 21 pagine
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terale) che prevede l’assistenza amministrativa in caso di sottrazione d’imposta e frode fiscale».
6.1.2 Art. 64 cpv. 1a AIMP
1aQualora l’atto perseguito all’estero costituisca una sottrazione d’imposta possono essere ordinati i provvedimenti secondo il capoverso 1 se:
a. con lo Stato richiedente è stata stipulata una convenzione di doppia imposizione che prevede l’assistenza amministrativa in caso di sottrazione d’imposta e frode fiscale; o
b. si applica una convenzione del Consiglio d’Europa che prevede l’obbligo di prestare assistenza giudiziaria per l’atto perseguito.
Vari partecipanti criticano che la normativa proposta va notevolmente oltre l’assistenza amministrativa internazionale non solo per quanto riguarda il campo d’applicazione dei provvedimenti coercitivi, ma anche per quanto concerne le misure coercitive a disposizione. Nell’ambito dell’assistenza amministrativa, secondo l’articolo 13 della legge sull’assistenza amministrativa fiscale23 potrebbero essere ordinati soltanto la perquisizione di locali o la perquisizione e il sequestro di oggetti e documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati, nonché l’accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati. Questi partecipanti chiedono pertanto che nell’assistenza giudiziaria i provvedimenti coercitivi siano limitati come nell’attuale normativa sull’assistenza amministrativa per permettere una cooperazione internazionale coerente in caso di reati fiscali24.
La CDCF afferma che i provvedimenti coercitivi nell’assistenza amministrativa si basano sul diritto interno, secondo cui una misura coercitiva in caso di sottrazione d’imposta è possibile soltanto se si tratta di dati bancari o se sussiste una grave infrazione fiscale secondo l’articolo 190 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)25. Fanno eccezione esclusivamente le informazioni bancarie e quelle sui rapporti di partecipazione. Con la normativa proposta nell’AIMP, sarebbe ora possibile reperire a titolo coercitivo informazioni sui rapporti di partecipazione anche in sede di assistenza giudiziaria.
Il Forum OAD rileva che, definendo i «tax crimes» come reati preliminari al riciclaggio di denaro, la disposizione assume un significato notevolmente più ampio.
Il Canton ZH e la CAIS si chiedono se debba essere ammesso anche un sequestro ottenuto attraverso l’assistenza giudiziaria al fine della mera esecuzione di una richiesta di risarcimento straniera in caso di reati fiscali. Il progetto rende ancora più difficile stabilire se una richiesta di risarcimento debba essere trattata secondo l’articolo 74a o 97 segg. AIMP.
Il PSS e la DB esigono l’eliminazione totale della disposizione sui provvedimenti coercitivi, come si evince dalla richiesta di cassare l’articolo 3 capoversi 3 e 4 AIMP.
La CF chiede di eliminare la lettera b poiché non condivide la posizione di vantaggio riconosciuta agli Stati aderenti ai Protocolli addizionali con i quali non sussiste alcuna CDI nuova o rivista. Questo trattamento privilegiato costituisce un allontanamento dal principio di uniformazione dell’assistenza amministrativa e di quella giudiziaria e pregiudica la certezza del diritto.
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FF 2012 7281 (7285)
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P. es. BS, USS
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