Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 21 pagine
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propongono una normativa orientata al diritto della prescrizione previsto dalle leggi in materia fiscale29.
Il Canton ZH chiede di allineare le disposizioni sulla retroattività alla disposizione dell’assistenza amministrativa: l’uso delle informazioni per altri scopi dovrebbe essere ammesso soltanto per periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore della modifica dell’AIMP.
Per l’ABPS il momento di riferimento per la regola della specialità dovrebbe essere la data di entrata in vigore della CDI applicabile.
6.1.5 Ulteriori proposte
Normativa sul furto di dati
L’ASB, economiesuisse e l’USAM chiedono che sia esaminata la possibilità di inserire nella legge sull’assistenza giudiziaria una «clausola sul furto di dati», in base alla quale rifiutare l’assistenza giudiziaria se una domanda d’assistenza giudiziaria straniera si fonda su informazioni ottenute con metodi punibili in Svizzera.
Ammissione di investigatori stranieri e tutela giurisdizionale
La CDCF e la maggioranza dei Cantoni chiedono che, in linea con la legge sull’assistenza amministrativa fiscale, nell’AIMP siano inserite disposizioni chiare sull’ammissione di investigatori stranieri in caso di reati fiscali. Inoltre esigono l’adeguamento della tutela giurisdizionale e dei diritti di parte.
Esecuzione di una richiesta di risarcimento straniera in caso di reati fiscali
In merito ai reati fiscali, la CAIS chiede una normativa chiara che stabilisca se una richiesta di risarcimento in caso di reato fiscale debba essere trattata secondo l’articolo 74a AIMP. Nel settore del traffico di stupefacenti, infatti, la questione è controversa. La CAIS propone una codificazione della giurisprudenza del Tribunale federale (adozione della DTF 133 IV 215).
Articolo 35 AIMP
Le Giuriste Svizzera propongono un’integrazione dell’articolo 35 AIMP dal tenore seguente:
Art. 35 cpv. 1bisAIMP:
L’estradizione ai fini dell’esecuzione della pena è soggetta alla condizione supplementare che la pena o misura pronunciata nello Stato richiedente abbia una durata minima di quattro mesi.
Singole questioni procedurali
In merito alla procedura fiscale, l’ASM invita a verificare tra l’altro:
• in che misura la procedura di recupero dell’imposta possa essere integrata nella procedura penale di diritto fiscale;
• se sono ipotizzabili soluzioni che consentano di rinunciare all’obbligo di cooperazione nella procedura di recupero dell’imposta. L’obbligo di cooperazione ha finora reso necessaria una differenziazione tra procedura di recupero dell’imposta e procedura fiscale penale.
29 P. es. art. 184 cpv. 1 lett. b LIFD (RS 642.11)