Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 21 pagine

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6.2 Protocolli addizionali alla Convenzione europea di estradizione (ritiro della riserva fiscale) e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (ratifica senza riserva fiscale)

6.2.1 Critiche generali

I partecipanti contrari al recepimento dei due Protocolli addizionali fanno valere che un’estensione della cooperazione nel settore penale non può essere giustificata con l’adeguamento dell’assistenza giudiziaria a quella amministrativa. Inoltre, una collaborazione con Stati con i quali non sussiste alcuna intesa sull’assistenza amministrativa indebolisce la posizione della Svizzera nelle trattative relative alle CDI. Infine si produce un’incongruenza con la legislazione nazionale in materia fiscale e dell’assistenza amministrativa. Si deve prima chiarire la nuova impostazione della procedura penale fiscale nel diritto interno30.

Economiesuisse fa rilevare il rischio di elusione: le autorità fiscali degli Stati aderenti ai Protocolli addizionali con i quali non sussiste alcuna CDI potrebbero esigere informazioni dalla Svizzera ricorrendo all’assistenza giudiziaria. In tal modo beneficerebbero della piena assistenza giudiziaria per i reati fiscali e sarebbero equiparate alle autorità degli Stati con una CDI.

SwissHoldings teme che sarebbe più difficile ottenere miglioramenti delle Convenzioni a favore dell’economia svizzera se fosse prestata completa assistenza giudiziaria in materia fiscale a tutti gli Stati aderenti ai Protocolli, indipendentemente dalla conclusione di una CDI di nuova generazione.

L’ABPS e l’ASB ritengono che questa soluzione mini il rivisto articolo 3 AIMP, il quale limita l’estensione della cooperazione in caso di reati fiscali agli Stati con una CDI. L’abrogazione della riserva fiscale si giustificherebbe soltanto se con tutti gli Stati aderenti al Protocollo addizionale sussistesse una CDI di nuova generazione.

Inoltre l’ASB non ritiene opportuno che la Svizzera rinunci alla riserva sui reati fiscali senza una contropartita e senza condizioni, poiché finora la Svizzera non è stata ricompensata per la propria disponibilità. Per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria in materia fiscale è necessario porre i limiti a livello dello standard dell’OCSE e non sul piano geografico o istituzionale. Di parere simile è il Canton JU, secondo il quale non è accettabile estendere la cooperazione della Svizzera con l’estero senza obblighi di reciprocità.

Per la CF l’argomentazione dei valori comuni e della stretta cooperazione pluriennale con gli Stati aderenti al Protocollo addizionale non giustifica il trattamento privilegiato degli Stati senza CDI.

Il Forum OAD ritiene preoccupante che l’apertura dell’assistenza giudiziaria non si limiti alle imposte, bensì – superando i requisiti della legislazione – preveda una cooperazione anche in materia di tasse, di dazi e di cambi. Poiché in determinati Stati aderenti ai Protocolli non è certo che siano garantite procedure conformi allo Stato di diritto, non si giustifica il fatto di rinunciare a beni fondamentali come la tutela della sfera privata e di pregiudicare il diritto a una procedura conforme ai principi dello Stato di diritto soltanto per permettere l’assistenza giudiziaria in materia fiscale.

30 Z.B. AR, BS, FR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, VS, ZH, ASB, economiesuisse, CDCF, Forum OAD, USAM, SwissHoldings, CF, ABPS