Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/99: Estensione dell'assistenza giudiziaria in materia di reati fiscali · 21 pagine

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6.1.3 Art. 67 cpv. 2 lett. c e d AIMP

2Qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se:

c. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un reato di cui all’articolo 3 capoverso 4 lettera c per il quale è ammissibile l’assistenza giudiziaria; o

d. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un reato di cui all’articolo 3 capoverso 4 lettera c numero 1 per il quale la convenzione del Consiglio d’Europa applicabile prevede l’assistenza giudiziaria.

Diversi partecipanti che criticano questa disposizione non ritengono concludente ai fini dell’allentamento del principio della specialità l’argomentazione che nell’assistenza giudiziaria non debbano valere regole più severe rispetto all’assistenza amministrativa, dal momento che l’assistenza giudiziaria – diversamente da quella amministrativa – presuppone il sospetto di un determinato reato. Ritengono quindi giustificato che la procedura di assistenza giudiziaria preveda altri strumenti coercitivi per reperire informazioni rispetto alla procedura di assistenza amministrativa. Mettono poi in dubbio che l’allentamento debba applicarsi agli Stati aderenti ai Protocolli addizionali con i quali non sussiste una CDI26. Con gli Stati senza CDI e clausola di assistenza amministrativa non si giustifica l’uso delle informazioni per scopi diversi dal perseguimento del reato.

Per l’ABPS l’abrogazione della riserva della specialità è in contraddizione con il rivisto articolo 26 capoverso 2 della Convenzione modello dell’OCSE (versione del 18.07.2012). Ne risulterebbe un effetto retroattivo sul periodo fiscale in questione perché le informazioni ottenute potrebbero essere impiegate anche per il periodo di tassazione precedente il procedimento penale straniero.

L’ASB, il Forum OAD e l’ABPS esigono espressamente il mantenimento della riserva fiscale e quindi l’eliminazione completa della disposizione in esame. Anche economiesuisse si esprime contro un allentamento del principio della specialità.

La CF chiede di eliminare la lettera d, adducendo le stesse argomentazioni sollevate contro l’articolo 64 capoverso 1a AIMP (v. n. 5.1.2 sopra).

6.1.4 Art. 110c AIMP

Le disposizioni della modifica del ... della presente legge si applicano se l’atto cui si riferisce la domanda è stato commesso dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Vari partecipanti27 accolgono positivamente l’esclusione della retroattività. Tuttavia criticano che la non retroattività si riferisca soltanto al perseguimento penale nello Stato estero e non all’uso delle informazioni raccolte per la stima dell’imponibile, il quale non è soggetto a limitazioni temporali. Una tale normativa è in contrasto con gli accordi previsti nelle CDI, che ammettono lo scambio d’informazioni soltanto per i periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore delle rispettive clausole di assistenza amministrativa.

L’USS ritiene problematico il fatto che le informazioni raccolte possano essere utilizzate, tra l’altro, per una nuova stima di un periodo d’imposta precedente. Teme inoltre che in determinati ordinamenti giuridici stranieri una norma del genere possa rivelarsi rischiosa per il personale bancario.

La CDCF e diversi Cantoni28 chiedono una normativa che garantisca che le informazioni ottenute con l’assistenza giudiziaria non possano essere utilizzate per periodi d’imposta per i quali non possa ancora essere richiesta alcuna assistenza amministrativa. Come soluzione

26 P. es. AR, BS, OW, SG, TG, TI, VS, ZH, economiesuisse, CDCF, CF 27 P. es. AR, BS, OW, SG, TG, TI, VS, ZH, CDCF, USS 28 P. es. AR, BS, OW, SG, TG, TI, VS, ZH