Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 21 pagine
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Soltanto SG respinge globalmente la pertinente estensione del diritto di accesso e chiede che i dati verbalizzati siano utilizzati unicamente per l’esecuzione di controlli da parte del casellario giudiziale dell’UFG e che non siano accessibili a privati. I partecipanti che in linea di massima approvano l’estensione del diritto d’accesso (art. 59 cpv. 1) al fine di lottare contro gli abusi72, hanno tuttavia opinioni divergenti per quanto riguarda l’eventuale limitazione di tale diritto e le relative modalità (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. b): JU e UCS approvano le possibili limitazioni previste dalla legge. UCS ritiene tuttavia importante che le eccezioni siano concesse non in funzione delle autorità, bensì dei compiti. Per UCS, BE, ZH e ZG è pertanto indispensabile rilevare in maniera precisa e semplice in VO- STRA i motivi della consultazione. GE sottolinea l’importanza di non fornire informazioni scritte (cfr. art. 59 cpv. 4). SAV e GE chiedono che le eccezioni all’obbligo di comunicare le consultazioni messe a verbale siano disciplinate in una legge formale. PEV chiede di esaminare l’eventualità di comunicare se i dati sono stati consultati dal servizio X anche in caso di limitazione del diritto d’accesso. Altri partecipanti esprimono riserve importanti soprattutto a tutela degli interessi del perseguimento penale (in particolare in relazione alle indagini di polizia): diversi partecipanti sono chiaramente contrari alla comunicazione di determinati dati73. Singoli partecipanti chiedono di posticiparla per determinate consultazioni74. Alcuni chiedono restrizioni senza fornire ulteriori
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Approvazione esplicita: BE, GR, JU, SH, ZH, PES, PSS, CDDGP, CAIS, FSA e UCS. Vanno ritenuti in linea di massima favorevoli anche i pareri che si esprimono soltanto su possibilità specifiche di restrizione in relazione all’informazione (AR, AG, FR, NE, SZ, OW, PEV, Conferenza procuratori, ACPGS, SPI) o approvano in toto la verbalizzazione (VD, CP). BS e LU sono favorevoli al diritto d’accesso senza pronunciarsi sulla comunicazione dei dati verbalizzati.
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L’attività d’indagine della polizia (AG, OW) o delle autorità di perseguimento penale (GE) non dovrebbe mai essere resa pubblica nel quadro del diritto d’accesso esteso. La Conferenza procuratori è contraria alla comunicazione delle consultazioni effettuate a scopi preventivi. Secondo ACPGS e SPI occorre rinunciare a informare in merito alle consultazioni da parte della polizia prima dell’apertura dell’inchiesta, poiché le investigazioni di polizia sono generalmente segrete. FSA ritiene che le consultazioni in relazione a procedimenti penali in corso debbano essere esentate dall’obbligo di informazione (sono ipotizzabili altre eccezioni). Anche SG fornisce un’argomentazione analoga, secondo cui la verbalizzazione non va effettuata in caso di procedure investigative non ancora concluse (nel caso in cui si manterebbe il diritto d’accesso). Secondo SZ le misure segrete di sorveglianza e le indagini di polizia in incognito vanno esentate dall’obbligo d’informazione. Anche le consultazioni a tutela di investigatori sotto copertura o in incognito, per controllare informatori o nell’ambito della protezione dei testimoni non devono essere comunicate (UCS e ZH).
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Secondo NE le consultazioni effettuate nel corso di indagini di polizia vanno rese pubbliche solo all’avvio formale di un’inchiesta. SZ formula un’osservazione simile (a suo avviso l’informazione prima dell’apertura formale dell’inchiesta è problematica) come pure UCS (secondo cui l’interessato non deve essere informato in merito alle consultazioni del suo casellario giudiziale fintanto che non è implicato apertamente nella procedura preliminare ai sensi del CPP). AR chiede che i dati vengano comunicati soltanto con l’avallo della polizia o del pubblico ministero per evitare di compromettere procedimenti in corso. Avanzano una richiesta simile ZH, CAIS e Conferenza procutori,secondo cui le consultazioni delle autorità di perseguimento penale possono essere pubblicate prima dell’avvio del procedimento penale o, nel caso di un procedimento ancora pendente, solo dopo una richiesta all’autorità che consulta i dati. Anche CAIS e Conferenza procuratori chiedono una tale richiesta all’autorità interessata; con la conseguenza che la comunicazione può essere prorogata (fissando un termine ad hoc) o eventualmente negata. SG è contrario