Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 28 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla legge
sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)
commercio per conto proprio di valori mobiliari, occorrerebbe istituire una deroga anche per l’attività del commerciante che opera per il conto di clienti, nel caso in cui i derivati siano negoziati sulla piattaforma di una piazza borsistica riconosciuta o autorizzata dalla FINMA e la piattaforma in questione accetti anche partecipanti che non dispongono di un’autorizzazione come commercianti di valori mobiliari.
11.7 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari10
La FINMA approva il completamento apportato alla regolamentazione sulla collaborazione della FINMA con le autorità di perseguimento penale svizzere (art. 38 cpv. 4), ma ritiene che dovrebbe sostituire la normativa in vigore di cui all’articolo 38 capoverso 1. Anche il Cantone SG è a favore della nuova regolamentazione.
In merito alla sua collaborazione con altre autorità svizzere (art. 39), la FINMA si dichiara a favore del mantenimento del sistema attuale e della nuova disposizione che prevede la possibilità di scambiare informazioni non accessibili al pubblico relative a determinati partecipanti al mercato finanziario con la BNS e il DFF, se ciò è necessario all’adempimento dei suoi compiti.
Il PBD, la FINMA, SwissBanking e UBS approvano esplicitamente la nuova formulazione e l’uniformazione delle disposizioni relative all’assistenza amministrativa con autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari (art. 42 e 42a), in particolare per quanto concerne la limitazione della cosiddetta procedura del cliente (art. 42a cpv. 4–6). Anche il PPD, il PLR, foreign banks e il Cantone GE sono a favore della nuova formulazione, purché sia garantita la reciprocità e la normativa sia compatibile con gli standard internazionali e i principi
dell’assistenza amministrativa in materia fiscale. Inoltre secondo foreign banks la FINMA dovrebbe dare la priorità alle domande di assistenza amministrativa provenienti da Paesi che trattano rapidamente le domande svizzere e pubblicare una statistica concernente le domande di assistenza amministrativa. Per contro alliancefinance, economiesuisse, FGPF, il Cantone OW, la FSA, l’USAM, SwissHoldings, l’ABPS e l’ASG respingono una limitazione della procedura del cliente. A parere dell’ASM occorrerebbe quanto meno riflettere sulla necessità di introdurre almeno una riserva che consenta di vietare l’utilizzazione delle informazioni se l’interessato dovesse interporre ricorso dopo che gli è stata comunicata la trasmissione delle informazioni e le autorità di ricorso giungessero alla conclusione che le informazioni non avrebbero dovuto essere trasmesse. Per quanto riguarda la restrizione della consultazione degli atti (art. 42a cpv. 3) l’ASG propone una cosiddetta procedura ex parte,
nell’ambito della quale la FINMA dovrebbe richiedere l’approvazione al Tribunale amministrativo federale. Anche i pareri inviati da B&K e SwissBanking presentano singole proposte di aggiunta o di modifica dell’articolo 42a.
Per quanto concerne la collaborazione con organizzazioni e gruppi internazionali (art. 42b), la FINMA sottolinea l’importanza della nuova regolamentazione prevista. Discostarsi da iniziative multilaterali non gioverebbe alla reputazione della Svizzera e alla possibilità di esercitare la propria influenza in organizzazioni e gruppi rilevanti. Nel contempo la FINMA presenta una proposta di formulazione più precisa. Anche il PPD, la SFAMA e l’ABPS suggeriscono precisazioni, in particolare riguardo alla confidenzialità. Il CS si dichiara contrario allo scambio di dati di clienti, mentre SwissBanking e UBS propongono per questo scambio di informazioni la medesima procedura prevista all’articolo 42a per l’assistenza amministrativa in
10 RS 956.1