Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla legge

sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

Nella determinazione delle piccole controparti non finanziarie, segnatamente nella regolamentazione sul passaggio da uno status all’altro, molti partecipanti alla consultazione vorrebbero i medesimi termini di attesa previsti nel regolamento EMIR, fermo restando che si dovrebbe parlare di «giorni lavorativi» anziché semplicemente di «giorni» (GTSA, SwissBanking, Camera fiduciaria e UBS). Alcuni pareri chiedono di esonerare le piccole controparti non finanziarie dall’obbligo di compensazione, oppure direttamente da tutti gli obblighi (Migros, SwissACT e SwissHoldings).

Diversi partecipanti si esprimono in merito alle piccole controparti finanziarie (art. 91), la cui introduzione è accolta favorevolmente dalla maggior parte degli interpellati (nonostante si discosti dallo standard internazionale). Soltanto il PS si è dichiarato contrario. Tuttavia vengono spesso criticati i criteri indicati per la determinazione di una piccola controparte finanziaria e al riguardo alcuni partecipanti propongono di basarsi sul volume del commercio di derivati (ABPS, SFAMA) oppure sulla somma di bilancio (USAM, ASG). Bisognerebbe eventualmente accettare altri criteri e non solo le operazioni con derivati che servono a coprire i rischi derivanti da ipoteche (ad es. B&K, LU, OW e SwissBanking). Economiesuisse e ASA propongono inoltre di includere le assicurazioni tra le piccole controparti finanziarie.

Per quanto riguarda i valori soglia (art. 92), ABPS, SwissBanking e UBS chiedono che sia determinante non la media mobile come nel regolamento EMIR, bensì la media degli ultimi tre anni oppure i valori a fine anno. Spesso è stata avanzata la richiesta di sancire esplicitamente che il Consiglio federale deve stabilire i valori soglia in considerazione degli standard internazionali (ad es. Axpo, economiesuisse, Forum OAD, ISDA e SwissACT).

Relativamente alla definizione di derivati (art. 93) è già stato menzionato in precedenza che numerosi partecipanti alla consultazione la considerano troppo ampia. Di conseguenza essi sottolineano che solo i derivati OTC dovrebbero essere assoggettati all’obbligo di compensazione (ad es. alliancefinance, ABPS, PBD, economiesuisse, PLR, FINMA, GTSA, SW,

SwissBanking, USAM e UBS). Inoltre dovrebbero essere considerati espressamente soltanto i derivati compensati da una controparte autorizzata (B&K, SwissBanking, UBS).

In merito alle operazioni transfrontaliere (art. 94) UBS propone di definire a priori come equivalenti le normative dell’UE e le regole da essa riconosciute.

Infine, per quanto concerne le operazioni interne al gruppo (art. 95) si raccomanda la creazione di una base legale per lo scambio di informazioni in seno al gruppo (economiesuisse, SwissBanking).

7.4 Notifica a un repertorio di dati sulle negoziazioni

Relativamente agli articoli 96–98 diversi partecipanti alla consultazione chiedono di rinunciare all’obbligo di notifica delle piccole controparti non finanziarie poiché non sono di rilevanza sistemica (CS, Migros, SwissBanking, SwissACT, BCG).

Un numero elevato di partecipanti (tra cui economiesuisse, GTSA, ISDA, SW, SFAMA e UBS) vorrebbe una semplificazione per quanto concerne la determinazione delle parti soggette all’obbligo di notifica, in particolare riprendendo il sistema utilizzato nella normativa statunitense. SIX vorrebbe che i termini e i contenuti fossero disciplinati a livello di ordinanza.

Secondo alcuni pareri isolati bisognerebbe stabilire che l’esecuzione dell’obbligo di notifica