Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 28 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla legge
sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)
La Camera fiduciaria teme inoltre ripercussioni negative dell’articolo 59 capoverso 2.
A proposito delle unioni tra enti di custodia centrali (art. 64 e 65), UBS afferma in particolare che la conclusione di un accesso normale con unione a un altro ente di custodia centrale non dovrebbe necessitare dell’approvazione della FINMA, ma dovrebbe soltanto sottostare a un obbligo di denuncia. SIX preferirebbe una regolamentazione analoga alle prescrizioni vigenti, ossia un’approvazione una tantum delle direttive interne dell’ente di custodia centrale relative all’organizzazione della sua rete di uffici di deposito.
SIX suggerisce, infine, di definire le condizioni di ammissione per un ente di custodia centrale. Secondo Eurex e SW nella legge deve essere sancito esplicitamente che si rinuncia a un regime di riconoscimento per gli enti di custodia centrali.
5.6 Repertori di dati sulle negoziazioni
L’USS e il PS sono dell’avviso che debba essere allestito un unico «repertorio di dati sulle negoziazioni», tenuto dalla FINMA e che debbano essere notificate non solo le transazioni di derivati ma tutte le transazioni finanziarie. Anche HKBB è del parere che la Svizzera necessiti di un proprio repertorio di dati sulle negoziazioni.
Relativamente all’accesso ai dati da parte di autorità svizzere (art. 69), Axpo, Swisselectric e l’AES ritengono che non si debba concedere un accesso diretto a ElCom. SwissHoldings,
SwissBanking e l’UBCS sono inoltre del parere che l’accesso ai dati da parte di autorità svizzere sia definito in modo troppo ampio, segnatamente per le «altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari».
In particolare hanno scaturito osservazioni in merito alla regolamentazione dei repertori di dati sulle negoziazioni le disposizioni sull’accesso ai dati da parte di autorità estere (art. 70) e sul riconoscimento di repertori esteri di dati sulle negoziazioni (art. 72). Nel caso
dell’articolo 70, i partecipanti hanno in generale sostenuto la necessità di garantire che i dati non possano essere impiegati per scopi diversi da quelli previsti, ad esempio per scopi fiscali. Alcuni partecipanti vogliono escludere l’accesso delle autorità estere a fatti esclusivamente svizzeri (LU, SwissBanking, BCG, UBS), permettere loro l’accesso soltanto a dati aggregati (Forum OAD) o concedere soltanto un accesso indiretto tramite la FINMA (PLR). Axpo,
Swisselectric e l’AES vorrebbero introdurre un diritto di ricorso per gli interessati.
Le condizioni per il riconoscimento dei repertori esteri di dati sulle negoziazioni sono ritenute troppo severe. Diversi partecipanti propongono di rinunciare del tutto a un riconoscimento o di introdurre una riserva di esclusione (economiesuisse, PLR, FGPF, SFAMA, SwissBanking, BCG, UBCS), di prevedere un riconoscimento automatico per quei Paesi la cui regolamentazione è già stata definita equivalente dall’ESMA (ASA, foreign banks, zca ISDA, UBS) oppure di permettere agli operatori svizzeri del mercato finanziario di adempiere i loro obblighi e quelli dei loro clienti all’estero senza ulteriori condizioni d’autorizzazione anche in relazione al repertorio estero di dati sulle negoziazioni (PBD, Axpo, Swisselectric, AES, UBCS).
5.7 Sistemi di pagamento
Secondo W&V con la LInfFin deve essere creata una base legale per regolamentare i sistemi di pagamento elettronici. In questo modo si vorrebbe evitare che gli offerenti di tali servizi