Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 28 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla legge

sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

di assoggettamento e singole disposizioni relative a tali obblighi.

7.2 Campo di applicazione ed eccezioni

In merito a questi due aspetti vengono criticati segnatamente l’ampia definizione di derivati e l’assoggettamento o meno di determinate categorie di controparti (art. 87).

Per numerosi partecipanti alla consultazione (tra cui ABPS, CS, GTSA, SW, SwissBanking, SFAMA, UDC, ASPS e UBS) la definizione di derivati, che dovrebbe essere decisiva per la determinazione degli obblighi relativi al commercio (art. 2 lett. b e art. 88 cpv. 3 non-

ché art. 93) presenta una formulazione troppo ampia. Con riferimento alla definizione restrittiva di derivati OTC nella normativa dell’UE (regolamento EMIR), viene chiesto di non prevedere obblighi per il commercio di derivati negoziati in borsa e cartolarizzati e di escludere segnatamente prodotti strutturati e securities lending and borrowing. Inoltre la maggior parte dei suddetti partecipanti (tra cui alliancefinance, ABPS, PBD, economiesuisse e UBS) domanda di escludere, analogamente alla regolamentazione statunitense, gli swap valutari e le operazioni a termine in divise dagli obblighi relativi al commercio poiché in queste operazioni simultanee sarebbe prioritario il rischio legato allo svolgimento delle operazioni, di gran lunga minore, e non il rischio di controparte, che dovrebbe essere eliminato prima di tutto con i suddetti obblighi. La GTSA chiede inoltre di precisare che la definizione di derivati non contempla le operazioni a termine effettuate fisicamente. Alcuni partecipanti alla consultazione vorrebbero che le operazioni con derivati OTC non siano negoziate su una piazza borsistica, non sottostiano alle regole di una piazza borsistica né siano eseguite secondo tali regole (Eurex, GTSA).

Alcuni partecipanti isolati chiedono che i gestori patrimoniali e i consulenti in materia di investimenti non siano assoggettati agli obblighi relativi al commercio, poiché nella maggior parte dei casi opererebbero mediante una controparte finanziaria (alliancefinance, USAM) oppure sarebbero già sottoposti a regole che vietano l’attività come controparte finanziaria (ASG). Tuttavia, per motivi di parità di trattamento, sono stati anche espressi pareri a favore

dell’assoggettamento esplicito proprio di queste figure professionali (Forum OAD, SFAMA). Viene anche presentata la richiesta di escludere gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento di cui all’articolo 48 segg. LPP, in quanto non avrebbero effetti pericolosi per il sistema e l’adempimento degli obblighi causerebbe loro un onere elevato. Gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento dovrebbero semmai essere trattati come controparti non finanziarie oppure essere esonerati da singoli obblighi (ASIP, Migros, SwissACT). Infine si chiede di non considerare le società madri di un gruppo come controparti finanziarie, poiché queste non opererebbero comunque in qualità di controparti nelle operazioni con derivati (economiesuisse, SwissBanking, SVIG).

L’ASIP esige una regolamentazione generale secondo cui gli obblighi relativi al commercio sono rispettati se l’operazione è effettuata secondo regole estere equivalenti.

7.3 Compensazione per il tramite di una controparte centrale

In merito a questa tematica (art. 89–98) taluni partecipanti alla consultazione (tra cui CS, economiesuisse, SwissBanking e UBS) chiedono che nella legge venga introdotta una disposizione esplicita in virtù della quale una parte possa fare affidamento sulla qualificazione della sua controparte (ad es. quale piccola controparte non finanziaria).