Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 28 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla legge

sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

fuori di una piazza borsistica. Questo è quanto richiede, per motivi di indipendenza, anche la Camera fiduciaria. Sia SIX, sia Eurex sostengono inoltre che i compiti di regolazione e sorveglianza non devono necessariamente essere svolti dallo stesso organo.

In riferimento alla disposizione sulla trasparenza del commercio (art. 28) spesso viene chiesto di attendere che l’UE abbia maturato una certa esperienza prima di introdurre la trasparenza pre-negoziazione (PBD, economiesuisse, ICMA-ERC, Markit, USAM, SIX) o, almeno, di limitarla in un primo momento alle azioni liquide e di estenderla soltanto in un secondo tempo (SwissBanking, UBS). Inoltre, le eccezioni dovrebbero essere sancite direttamente a livello di legge (PBD, economiesuisse, ICMA-ERC, Makit, USAM, SIX, UBS, UBCS). Il PS, per contro, è dell’avviso che non debbano essere ammesse eccezioni.

Diversi partecipanti alla consultazione esigono che nell’articolo 30 (Sorveglianza del commercio) si stabilisca chiaramente che le piazze borsistiche devono sorvegliare soltanto le operazioni OTC che vengono loro annunciate (B&K, Eurex, Forum OAD, SIX, UBS). Inoltre, la FINMA non dovrebbe essere autorizzata a trasmettere alle autorità di perseguimento penale le informazioni che le sono state fornite con riserva della facoltà di non rispondere prevista dalla procedura penale (B&K, economiesuisse, Forum OAD, SwissHoldings, SVIG). La nuova disposizione sulla collaborazione tra organi di sorveglianza del commercio (art. 31) è approvata dalla maggioranza dei partecipanti, solo UBS ne chiede lo stralcio senza sostituzione. Secondo SwissHoldings lo scambio con le autorità estere va troppo oltre. Talvolta si auspicano determinate concretizzazioni riguardo all’impiego dei dati (SIX, Camera fiduciaria). Inoltre, per BX, l’USAM e la Camera fiduciaria lo scambio reciproco di informazioni dovrebbe avvenire gratuitamente.

Numerosi partecipanti chiedono che la cerchia di partecipanti alle piazze borsistiche (art. 33) non sia estesa alle assicurazioni e ai gestori di investimenti collettivi di capitali (USAM, SwissBanking, UBCS). UBS fa inoltre notare che l’articolo 35 (Ammissione di valori mobiliari da parte di sistemi multilaterali e di sistemi organizzati di negoziazione) si scosta dal diritto europeo. Questo esigerebbe soltanto che siano introdotte regole trasparenti sui criteri degli strumenti finanziari ammessi al commercio.

Per quel che concerne l’obbligo di registrazione dei partecipanti alle piazze borsistiche (art. 38), l’USAM, SwissBanking e l’UBCS ritengono che occorra precisare, come nel diritto vigente, che vengono registrati soltanto i mandati ricevuti. UBS e l’ASG sono inoltre del parere che l’obbligo di registrazione non vada esteso a tutti i partecipanti di tutte le piazze borsistiche. Secondo diversi partecipanti alla consultazione, l’obbligo di notifica (art. 39) deve essere limitato ai partecipanti alle borse (Camera fiduciaria, ASG) o ai partecipanti a un sistema multilaterale di negoziazione (USAM, SwissBanking, UBCS) e ai valori mobiliari quotati in una borsa svizzera (USAM, SwissBanking, UBCS, UBS). SIX per contro sostiene che

l’obbligo di notifica deve valere, come finora, anche per i commercianti di valori mobiliari che non partecipano a una piazza borsistica.

Visto l’elevato numero di piazze borsistiche estere, la regolamentazione prevista

all’articolo 41 per il loro riconoscimento non viene ritenuta praticabile. Si argomenta, comunque, che essa sarebbe adatta per fare una distinzione temporanea o permanente tra gli intermediari finanziari svizzeri e determinati sistemi di negoziazione e quindi determinati mercati. Diversi partecipanti propongono pertanto di rinunciare completamente al riconoscimento o di sostituirlo con una riserva di esclusione (economiesuisse, SwissBanking, BCG, UBCS), di prevedere un riconoscimento automatico senza ulteriore verifica per quei Paesi la cui regolamentazione è già stata definita equivalente dall’ESMA e un obbligo di notifica per gli altri