Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 28 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla legge

sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

debbano essere qualificati quali banche, solo perché accettano depositi del pubblico.

5.8 Infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Secondo il diritto vigente, la BNS può porre alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica requisiti particolari per tutelarsi contro i rischi derivanti da tali infrastrutture per la stabilità del sistema finanziario svizzero. Il mantenimento di questa norma e il suo ancoraggio negli articoli 21 e seguenti della LInfFin raccolgono consensi.

FinReg UZH fa notare che nell’articolo 21 quali infrastrutture di potenziale rilevanza sistemica sono previste soltanto le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento, ma non le borse o altre piazze borsistiche e che la maggior parte degli ordinamenti giuridici fa una tale distinzione dato che le piazze borsistiche solitamente non assumono il rischio di controparte. Tuttavia, dovrebbero essere integrate anche le piazze borsistiche nazionali, affinché nel singolo caso si possa verificare se una piazza borsistica è di rilevanza sistemica. Secondo Eurex le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento con sede all’estero, senza relazioni e punti di contatto con il mercato finanziario svizzero, dovrebbero essere esclusi.

Per quanto attiene ai requisiti particolari (art. 22), oltre ai rischi per la stabilità del sistema finanziario svizzero, B&K raccomanda di menzionare esplicitamente i rischi per il sistema finanziario globale, dato che gli standard internazionali si orientano soprattutto a questi ultimi. B&K suggerisce inoltre che la BNS consulti la FINMA prima di disciplinare i dettagli in

un’ordinanza. Per la FINMA i settori in cui la BNS può emanare requisiti particolari a livello di ordinanza devono essere disciplinati già a livello di legge. Conformemente all’idea di cooperazione nell’esercizio della vigilanza e sorveglianza come stabilito nell’articolo 75, la regolamentazione dovrebbe delimitare in modo per quanto possibile chiaro l’attività di vigilanza e di sorveglianza delle due autorità.

Per il piano di stabilizzazione e il piano operativo (art. 23) la FINMA auspica di poter imporre i relativi obblighi alle infrastrutture del mercato finanziario integrate in un gruppo e di poterli estendere alle infrastrutture del mercato finanziario critiche a livello di commercio. B&K suggerisce di concretizzare il momento in cui si devono presentare il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie per l’allestimento di un piano operativo. Secondo Eurex occorre stabilire chiaramente che le controparti centrali, gli enti di custodia e i sistemi di pagamento con sede all’estero, classificati di rilevanza sistemica dalla BNS ed esonerati dal rispetto dei requisiti particolari di cui all’articolo 22 capoverso 4, devono essere esonerati dal rispetto anche dei requisiti di cui all’articolo 23.

5.9 Vigilanza e sorveglianza

L’articolo 75 prevede che la FINMA sia l’autorità di vigilanza delle infrastrutture del mercato finanziario che non sono di rilevanza sistemica. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica viene invece mantenuto il modello duale di vigilanza e sorveglianza: la BNS sorveglia le infrastrutture del mercato finanziario a garanzia della stabilità del sistema finanziario (sorveglianza del sistema), mentre la FINMA esercita la vigilanza microprudenziale sugli esercenti dei sistemi (vigilanza sugli istituti). Nei pareri pervenuti questa ripartizione delle competenze resta indiscussa.