Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 28 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla legge

sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)

1 Situazione iniziale

Alla luce dell’evoluzione dei mercati finanziari, la vigente normativa svizzera sulle infrastrutture di questi mercati risulta ormai superata da più punti di vista e in diversi ambiti non soddisfa più i requisiti definiti dagli standard riconosciuti a livello internazionale. Per giunta, in Svizzera nel settore del commercio di derivati mancano attualmente direttive che tengano conto degli impegni assunti dai Paesi del G20 e delle raccomandazioni del Financial Stability Board. A causa di questa situazione, gli investitori godono di una minore tutela rispetto ad altre piazze finanziarie e si determinano effetti negativi sulla stabilità e sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.

La nuova legge sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin) colma le lacune del contesto giuridico attuale disciplinando l’organizzazione e l’esercizio delle infrastrutture del mercato finanziario nel loro insieme. Le disposizioni attualmente sparse nella legge sulle borse,

nella legge sulle banche e nella legge sulla Banca nazionale sono abrogate e viene definita in un’unica legge una normativa coerente, adeguata alle nuove condizioni del mercato e agli standard internazionali. In linea di principio la normativa sulle borse corrisponde a quella contenuta nell’attuale legge sulle borse. In particolare, è mantenuto il vigente principio

dell’autoregolazione, che in questo ambito ha dato buoni risultati. Il concetto di istituzione analoga alla borsa è sostituito dalle espressioni più precise e più facilmente definibili di sistema multilaterale di negoziazione e sistema di negoziazione organizzato.

Data la loro stretta connessione con le infrastrutture del mercato finanziario e, in particolare, con le piazze borsistiche, le categorie di commercianti di valori mobiliari – ditte di emissione, fornitori di derivati, commercianti per conto proprio e market maker – vengono tolte dalla legge sulle borse e trasferite nella LInfFin. In questo modo viene soppresso il loro proprio statuto in relazione all’autorizzazione.

La LInfFin assoggetta anche il commercio di derivati a una normativa conforme agli odierni standard internazionali. Oggi, in Svizzera il commercio di derivati è in larghissima parte transfrontaliero e si svolge prevalentemente con l’UE. La normativa proposta si ispira pertanto in primo luogo al diritto dell’UE. In sostanza, si tratta di applicare in futuro anche in Svizzera i tre obblighi centrali del commercio di derivati, ossia l’obbligo di compensazione, l’obbligo di notifica e l’obbligo di riduzione dei rischi. Per quanto riguarda l’obbligo di negoziare le operazioni con derivati su una piazza borsistica (piattaforma), l’avamprogetto contempla già le necessarie basi legali. Esse saranno poste in vigore soltanto se lo si riterrà opportuno alla luce degli sviluppi internazionali.

Al pari delle norme concernenti il commercio di derivati, le vigenti disposizioni sulla pubblicità delle partecipazioni, sulle offerte pubbliche di acquisto, sull’insider trading e sulla manipolazione del mercato si applicano a tutti i partecipanti al mercato. Pertanto, esse vengono tolte dalla legge del 24 marzo 19951 sulle borse (LBVM) e trasposte senza sostanziali modifiche nella LInfFin.

Infine, l’avamprogetto sostituisce le disposizioni sull’assistenza amministrativa contenute attualmente nelle varie leggi applicabili ai mercati finanziari con una normativa uniforme nella legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

1 RS 954.1