Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 28 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione relativa alla legge
sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInfFin)
Diversi partecipanti alla consultazione, in particolare B&K, SwissBanking, SIX, UBS e W&V, propongono di concretizzare l’articolo 49 capoverso 1. Sia Eurex, sia SIX sottolineano inoltre che la controparte centrale non può sempre garantire la trasferibilità a causa di disposizioni derogatorie in altri ordinamenti giuridici. In base a considerazioni relative al diritto in materia di fallimento, W&V critica inoltre la possibilità di scelta del partecipante indiretto (creditore) in caso di fallimento del partecipante diretto insolvente (debitore). L’UBCS e SwissBanking sostengono, infine, che occorre verificare se la garanzia della trasferibilità in caso di inadempienza di un partecipante diretto possa giustificare un adeguamento dei requisiti relativi a una perizia giuridica di un partecipante indiretto secondo il numero marginale 408.20 e seguenti della circolare FINMA 2008/19 «Rischi di credito – banche». Per quel che riguarda l’articolo 49 capoverso 2 viene spesso chiesta l’integrazione di altri fatti considerati come un’inadempienza (B&K, Eurex, SIX, SW).
L’articolo 52 (Comunicazione dei prezzi) è oggetto di controversia. Da un lato, si sostiene che anche la CCP dovrebbe essere soggetta a un tale obbligo (B&K, UBS) e, dall’altro, si esige di stralciare la disposizione (UBCS) o di prevedere che i membri compensatori siano tenuti soltanto a rendere pubblica la composizione dei prezzi dei loro servizi di compensazione e non a comunicare i prezzi generalmente validi (CS, SwissBanking).
SwissBanking e l’UBCS affermano che il capoverso 2 della disposizione sulla segregazione per i partecipanti diretti (art. 53) è formulato in maniera ambigua. In particolare non sarebbe chiaro se con «partecipante indiretto» sia inteso soltanto il cliente di un membro compensatorio diretto o anche i clienti di tale cliente. Secondo UBS il capoverso 3 dovrebbe essere completato con una riserva relativa alla copertura delle perdite in caso di inadempienza di un partecipante.
Come la disposizione analoga sulle piazze borsistiche, la regolamentazione prevista
all’articolo 54 relativa al riconoscimento di controparti centrali estere è in linea di principio ritenuta problematica per gli stessi motivi. Diversi partecipanti propongono di rinunciare completamente a un riconoscimento (economiesuisse, SwissBanking, BCG, UBCS), di prevedere un riconoscimento automatico senza ulteriore verifica per gli Stati membri del SEE e per quei Paesi la cui regolamentazione è già stata definita equivalente dall’ESMA (ISDA, UBS, foreign banks) o di ridurre i requisiti concernenti il riconoscimento, ad esempio con una riserva di esclusione (PBD, PLR, HKBB, SFAMA, SIX).
5.5 Enti di custodia centrali
Alcuni partecipanti (alliancefinance, USAM, ASG) ritengono che la definizione di ente di custodia centrale nell’articolo 55 crei confusione e si chiedono come mai non corrisponda alla definizione nell’OBN. B&K propone inoltre di limitare l’attività degli enti di custodia centrali alla custodia centrale e alla gestione delle operazioni su titoli per gli intermediari finanziari.
B&K ritiene che l’articolo 57 (Titoli contabili) sia superfluo e SW propone di aggiungere un nuovo capoverso secondo cui nelle condizioni convenute con i partecipanti l’ente di custodia centrale è tenuto a scegliere le stesse regole per tutti i partecipanti. In riferimento all’articolo 58 (Termini per lo svolgimento delle operazioni) sia SIX, sia UBS sostengono che i termini devono essere fissati dalla piazza borsistica e non dall’ente di custodia centrale.
Per quanto riguarda le garanzie (art. 59) e la segregazione (art. 63) ISDA, L&S, Camera fiduciaria e UBS formulano considerazioni analoghe a quelle fatte per gli articoli 44 e seguenti.