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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine

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limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Può attribuire questa competenza alla SEFRI. Sono fatte salve le disposizioni speciali.

2

Il DEFR, nell’ambito delle sue competenze secondo il capoverso 1, è autorizzato a concludere dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, in particolare nell’ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST). Può attribuire questa competenza alla SEFRI.

Art. 43 Rinnovo di delegazioni svizzere nell’ambito di cooperazioni

internazionali

1 La SEFRI, nell’ambito dei trattati internazionali di cooperazione nel settore della ricerca e dell’innovazione, è autorizzata a decretare la rielezione o il rinnovo delle delegazioni svizzere nei comitati di organizzazioni, programmi e progetti di cooperazione internazionali.

2

Invita ulteriori servizi federali e gli organi di ricerca che dato il loro settore di attività hanno interesse a essere rappresentati nelle delegazion,i a formulare proposte su membri della delegazione ed esperti.

Art. 44 Rappresentanza nel Comitato della COST

La SEFRI rappresenta la Svizzera nel Comitato di alti funzionari della COST.

Sezione 2: Sussidi per la promozione della collaborazione svizzera a progetti di organizzazioni e programmi internazionali

(Art. 29 cpv. 1 lett. a e b LPRI)

Art. 45 Scopo dei sussidi

1

I sussidi permettono a scienziati svizzeri, nell’ambito di un’istituzione o un’organizzazione, di:

a. prepararsi o partecipare a progetti e programmi internazionali;

b. integrarsi in progetti aventi grande importanza per la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza del settore scientifico svizzero all’estero;

c. utilizzare l’infrastruttura di organizzazioni scientifiche internazionali.

2

Sono fatte salve le disposizioni speciali, in particolare quelle per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea.

Art. 46 Condizioni e calcolo dei sussidi

1 I sussidi vengono concessi se il progetto:

a. è di interesse nazionale;

b. non può essere finanziato diversamente in maniera sufficiente e la

3 RS 172.010