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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine

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2 La cooperazione tra centri di ricerca universitari svizzeri ed esteri è attuata mediante programmi di ricerca comuni, l’utilizzazione comune di laboratori, il conferimento di titoli universitari comuni, il finanziamento di borse per lo scambio di studenti e ricercatori e mediante progetti puntuali e attività pilota.

3I programmi e i progetti sono sostenuti se i Paesi partner garantiscono la reciprocità.

4 Qualora l’interesse per la politica scientifica nazionale e l’eccellenza scientifica di un progetto lo giustifichino, è possibile prescindere dal principio di reciprocità a condizione che i promotori dei progetti o le istituzioni di promozione della ricerca mettano a disposizione mezzi adeguati.

Art. 51 Designazione della leading house e definizione dei sussidi massimi

1 La SEFRI può designare per i singoli Paesi o regioni prioritari una scuola universitaria svizzera quale leading house incaricata della gestione e dell’attuazione del programma di cooperazione. A tale scopo consulta preventivamente la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

2 Il DEFR stabilisce nell’ambito dei crediti stanziati il sussidio massimo assegnato a ciascuna leading house per la realizzazione dei programmi di cooperazione con i Paesi o le regioni prioritari durante il periodo di sussidio quadriennale.

3 La SEFRI stipula con ciascuna leading house un contratto di prestazioni in cui sono definiti gli obiettivi della cooperazione bilaterale, le prestazioni che la leading house deve fornire e le disposizioni per la presentazione dei rapporti (reporting e controlling). Nel contratto di prestazioni la SEFRI può attribuire alla leading house una competenza decisionale sulla scelta di progetti puntuali e attività pilota.

Art. 52 Procedura per bandi di concorso comuni con Paesi e regioni

prioritari

1 La SEFRI incarica il FNS della pubblicazione dei bandi di concorso dei programmi nell’ambito della cooperazione scientifica bilaterale e della valutazione dei progetti, e gli attribuisce la competenza decisionale nella scelta di questi ultimi.

2 Il FNS decide secondo i criteri del suo regolamento sui sussidi.

3 I dettagli dei compiti secondo il capoverso 1 e i relativi sussidi vengono stabiliti nella convenzione sulle prestazioni con il FNS.

4 La SEFRI può designare per i Paesi o le regioni prioritari dei comitati direttivi nazionali per la verifica dei progetti.

5 Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Svizzera e dei Paesi partner verifica i progetti raccomandati dal comitato direttivo.

6 Il FNS comunica ai responsabili dei progetti le decisioni.

7 Il DEFR definisce in un’ordinanza i dettagli della procedura e la composizione e i compiti dei comitati direttivi e dei gruppi di lavoro.