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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine

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Art. 5 Specificazione delle proposte di programma, documentazione del

bando di concorso

1

La SEFRI incarica il FNS di verificare la fattibilità delle proposte di programma e di specificarle.

2

Per le proposte considerate realizzabili il FNS predispone la documentazione focalizzata sugli aspetti scientifici per il bando di concorso, contenente i seguenti elementi principali del possibile programma:

a. obiettivi e priorità del programma;

b. periodo entro il quale deve essere realizzato;

c. ripartizione sommaria dei mezzi finanziari per le singole priorità;

d. condizioni per la partecipazione ai programmi, le quali devono essere orientate agli obiettivi del programma.

3

Per i temi di ricerca vicini all’economia il FNS consulta la CTI in merito all’importanza e all’urgenza dei programmi proposti dal punto di vista della promozione dell’innovazione.

4

In casi specifici, in particolare per gli attuali temi rilevanti per la società e d’importanza nazionale, su mandato del Consiglio federale o del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e in deroga alla procedura di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 3, la SEFRI può incaricare direttamente il FNS di verificare la fattibilità. A tale scopo la SEFRI comunica al FNS le problematiche e le ulteriori disposizioni relative al programma oggetto di verifica.

Art. 6 Esame e scelta dei programmi

1

La SEFRI dispone l’esame della documentazione del bando di concorso da parte dei servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico riguardo all’importanza e all’urgenza dei programmi per l’esecuzione di compiti federali.

2

Seleziona proposte per nuovi programmi che sottopone periodicamente al DEFR. Per fare ciò può basarsi sul parere del Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI) e tiene conto delle esigenze di ricerca ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3.

3

Il DEFR propone periodicamente al Consiglio federale di realizzare da uno a tre PNR. A tale proposito considera la quantità di fondi per periodo di sussidio stabilita nel messaggio ERI e prevista nella convenzione sulle prestazioni con il FNS.

Art. 7 Bando di concorso e realizzazione dei programmi

1

Il FNS designa per ogni programma selezionato un gruppo direttivo o istituisce un’altra struttura adeguata di direzione.

2

Per ciascun programma la SEFRI designa persone all’interno dell’Amministrazione federale (osservatori federali), responsabili del flusso informativo e del trasferimento di sapere fra il programma e gli Uffici coinvolti.

3

Il FNS adegua la documentazione del bando di concorso alla decisione del Consiglio federale.