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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine

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Ordinanza sulla promozione della ricerca dell’innovazione

inoltre essere chiaramente identificabili come entrate dell’infrastruttura o dell’istituzione di ricerca.

Art. 22 Calcolo dei sussidi per centri di competenza per la tecnologia

1

Le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi secondo l’articolo 15

capoverso 5 LPRI sono calcolate come valore medio per ciascun periodo ERI.

2 La partecipazione ai costi da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole

universitarie o privati e i contributi dell’economia nell’ambito di cooperazioni in materia di ricerca e sviluppo può avvenire sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. La partecipazione ai costi esclusivamente tramite prestazioni in natura è permessa solo alle scuole universitarie. Nel caso delle prestazioni in natura, queste devono inoltre essere chiaramente identificabili come entrate del centro di

competenza per la tecnologia.

3

In caso di sviluppo di nuovi settori d’attività d’importanza nazionale, nel calcolo del finanziamento di base possono essere considerati per massimo due periodi ERI gli eventuali mezzi finanziari acquisiti su base competitiva. Per il loro conteggio, i mezzi finanziari corrispondenti devono poter essere assegnati al nuovo settore d’attività.

Art. 23 Ulteriori condizioni per i sussidi ai centri di competenza per la

tecnologia

I centri di competenza per la tecnologia possono, nell’ambito dei loro compiti secondo l’articolo15 capoverso 4 lettera a LPRI, fondare proprie start-up o partecipare alla loro creazione. Per la concessione di sussidi a tali centri di competenza per la tecnologia è necessario considerare i seguenti principi:

a. il centro di competenza per la tecnologia fonda start-up proprie o partecipa alla creazione di start-up solo se la tecnologia impiegata (prodotti o processi) è stata sviluppata o migliorata nell’ambito di uno dei suoi progetti di ricerca;

b. fonda start-up proprie solo se le imprese partner che hanno partecipato al programma di cui alla lettera a di ricerca rinunciano alla valorizzazione per fini economici della proprietà intellettuale che ne deriva;

c. può attribuire a titolo gratuito alla singola start-up i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto di ricerca determinante e i relativi diritti di utilizzazione; sono tuttavia esclusi ulteriori contributi del centro di competenza per la tecnologia alla start-up;

d. dimostra un reddito derivante dalla vendita di brevetti, dai pagamenti delle licenze e dalle alienazioni di partecipazioni a start-up e il suo investimento nella gestione ordinaria.