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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine

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Ordinanza sulla promozione della ricerca dell’innovazione

d. chiede il parere del CSSI riguardo alla valutazione complessiva del progetto;

e. presenta una proposta motivata al DEFR relativa all’istituzione di PRN.

3

Il DEFR decide in merito ai PRN da istituire tenendo conto per ciascuno di essi degli oneri e del quadro finanziario per il primo periodo di sussidio.

Art. 14 Notifica delle decisioni

1Il FNS notifica le sue decisioni sulle domande di cui non raccomanda la realizzazione.

2 Il DEFR notifica le sue decisioni sulle domande di cui il FNS ha raccomandato la realizzazione.

Art. 15 Contratto PRN

Il FNS, le istituzioni ospitanti e la direzione PRN concludono per ciascun periodo di finanziamento un contratto PRN.

Art. 16 Realizzazione dei poli di ricerca nazionali

1

Il FNS finanzia, assiste e controlla i PRN.

2

Sottopone alla SEFRI per approvazione il contratto PRN prima che venga

sottoscritto. La SEFRI verifica le disposizioni previste riguardo al rispetto del quadro finanziario stabilito, degli oneri e dei relativi diritti e doveri dei partecipanti. 3

Il FNS decide in merito alla proroga del sostegno dopo la scadenza di un periodo di finanziamento sulla base di una domanda in tal senso della direzione PRN e di una lettera delle istituzioni ospitanti nella quale queste ultime assicurano la loro

dotazione finanziaria del PRN e i loro piani di sviluppo strutturale. Nella decisione considera anche i risultati della sua valutazione intermedia.

4

Se il FNS approva una domanda di proroga viene concluso un nuovo contratto per il nuovo periodo di sussidio. Si applicano per analogia le disposizioni di cui al capoverso 2.

Art. 17 Controllo: valutazione e verifica dell’efficacia

1 Il FNS garantisce un costante monitoraggio dei PRN in corso e ne fa rapporto alla SEFRI.

2 Designa per il monitoraggio di ciascun PRN un comitato internazionale di

accompagnamento.

3

Elabora per ciascun PRN concluso un rapporto finale finanziario e un rapporto finale sui risultati scientifici e strutturali. A tale proposito valuta in modo esaustivo gli obiettivi principali perseguiti dal PRN, basandosi sui relativi rapporti finali della direzione PRN e sulla valutazione del comitato internazionale di accompagnamento.

4 La SEFRI decide dopo aver consultato il FNS se, su mandato della SEFRI, un PRN concluso, una serie di PRN conclusi o lo strumento PRN devono essere sottoposti a