Progetto
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine
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Ordinanza sulla promozione della ricerca dell’innovazione
4 Il DEFR approva la versione rielaborata del bando di concorso. La SEFRI consulta preventivamente i servizi interessati dell’Amministrazione federale.
5
Il FNS pubblica il bando di concorso, valuta le proposte di progetto e decide in merito ai progetti da realizzare nell’ambito dei programmi.
Art. 8 Rapporto, trasferimento di sapere e verifica dell’efficacia
1 Il FNS informa regolarmente il pubblico e i destinatari nel settore della ricerca, nella società e nell’economia sullo stato e l’avanzamento dei lavori nei PNR ed è responsabile del trasferimento delle informazioni relative ai risultati a questi ultimi. 2
Terminato un PNR pubblica una sintesi dei principali risultati del programma.
3
Predispone per il Consiglio federale un rapporto finale nel quale indica in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi del PNR.
4
Per adempiere ai suoi compiti l’Amministrazione federale considera i risultati del PNR.
5 La SEFRI decide dopo aver consultato il FNS se un PNR concluso o lo strumento PNR devono essere sottoposti a una verifica dell’efficacia. Sempre dopo aver consultato il FNS definisce le modalità della verifica e assegna i relativi mandati.
Art. 9 Procedura e controllo
Il DEFR disciplina in un’ordinanza i dettagli della procedura per il vaglio e l’esame dei temi per il PNR nonché della verifica dell’efficacia.
Sezione 3: Poli di ricerca nazionali del FNS
(Art. 10 cpv. 2 lett. c LPRI)
Art. 10 Oggetto e scopo
1 Un polo di ricerca nazionale (PRN) è un progetto di ricerca d’importanza nazionale con base istituzionale. Ha sede presso una o più istituzioni ospitanti e dispone di una rete di partner e istituzioni del settore universitario o extrauniversitario. È subordinato a un ambito di ricerca ben definito e tematicamente delimitato.
2
Possono essere istituzioni ospitanti soltanto quelle che dispongono delle competenze per poter soddisfare tutti gli obiettivi del relativo PRN secondo il capoverso 3.
3 L’istituzione di un PRN persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a. il mantenimento e il rafforzamento duraturo della posizione della Svizzera nei settori di ricerca strategicamente importanti mediante la promozione della ricerca ai massimi livelli;
b. il rinnovamento duraturo e l’ottimizzazione di strutture di ricerca innovative mediante il potenziamento delle capacità di insegnamento e di ricerca, la