Progetto
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla promozione della ricerca dell’innovazione
c. come vogliono coordinare le loro attività internamente e con gli altri organi di ricerca;
d. quali effetti ci si deve attendere a livello di personale e finanziario.
2 La SEFRI fissa il termine entro il quale le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI devono presentare i loro programmi pluriennali.
Art. 58 Piano annuale di promozione delle istituzioni di promozione della
ricerca
(Art. 48 LPRI)
1 Durante la realizzazione del piano annuale di promozione ogni istituzione di promozione della ricerca verifica la validità del suo programma pluriennale. Le deroge alle convenzioni sulle prestazioni stipulate sulla base dei programmi
pluriennali devono essere motivate.
2 Il piano di promozione indica il modo in cui devono essere utilizzati i mezzi nell’anno successivo. Gli importi sono espressi in franchi e in percentuale sull’onere complessivo; a titolo di comparazione, vengono menzionate le cifre corrispondenti dei due anni precedenti. La promozione prevista deve essere motivata.
Capitolo 8: Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione
(Art. 54-55 LPRI)
Art. 59
1 Il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione (CSSI) è una commissione
consultiva permanente secondo l’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
(OLOGA) ed è aggregata amministrativamente al DEFR.
2 Dispone di una segreteria.
3 Le indennità sono corrisposte ai membri del CSSI secondo le disposizioni
dell’OLOGA6. I mezzi per l’esercizio del CSSI sono inseriti nel preventivo della SEFRI.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 60 Abrogazione e modifica del diritto vigente
17
L’ordinanza del 10 giugno 1985 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è abrogata.
5 RS 172.010.1
6 RS 172.010.1
7 RU …