Progetto
Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
1 Per promuovere partner di ricerca svizzeri nell’ambito di progetti d’innovazione transfrontalieri la CTI può realizzare in comune con organizzazioni di promozione estere bandi di concorso per i programmi e valutazioni di progetti.
2 Può concedere una parte dei sussidi destinati all’intero progetto per lavori legati al progetto di un partner di ricerca estero se:
a. in Svizzera mancano le competenze di ricerca necessarie;
b. i partner di ricerca esteri dimostrano di avere le competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto; e
c. la parte principale dei lavori legati al progetto viene realizzata da parte dei partner di ricerca svizzeri.
3 Nei progetti d’innovazione transfrontalieri il partner di ricerca svizzero avente diritto al sussidio è responsabile della gestione amministrativa del sussidio svizzero per l’intero progetto.
4 Per il resto, per i progetti d’innovazione transfrontalieri valgono le stesse direttive che disciplinano i progetti senza partner di ricerca esteri.
Capitolo 4: Sussidi per la compensazione di overhead
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 33 Scopo dei sussidi overhead
I sussidi per i costi indiretti di ricerca (overhead) sono destinati a compensare in parte i costi per le istituzioni derivanti dai progetti di ricerca sostenuti da FNS, CTI e Amministrazione federale nell’ambito della promozione della ricerca e dell’innovazione
Art. 34 Rapporto e controllo
1 Il FNS e la CTI presentano alla SEFRI per ogni periodo di sussidio un rapporto sull’assegnazione dei loro sussidi overhead. In particolare, esplicitano la ripartizione di tali sussidi in base a istituzioni, strumenti di promozione e campi di ricerca.
2 La SEFRI verifica nell’ambito dei suoi compiti di controllo se l’aliquota massima di sussidio stabilita nel decreto di finanziamento è rispettata, e approva eventualmente il rapporto.
3 Le unità dell’Amministrazione federale presentano un rapporto secondo l’articolo 52 LPRI.
Sezione 2: Sussidi overhead del FNS
(Art. 10 cpv. 4 seconda frase LPRI)
Art. 35 Calcolo, assegnazione e versamento
1 Il FNS calcola i sussidi overhead sulla base dei sussidi per progetti di ricerca che ha stanziato l’anno precedente nell’ambito:
a. dei crediti stanziati; e