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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine
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una verifica completa dell’efficacia incentrata sul raggiungimento degli obiettivi. Decide dopo aver consultato il FNS le modalità della verifica e assegna i relativi mandati.
Art. 18 Interruzione di PRN
1
Su proposta del FNS il DEFR decide, prima della scadenza di un periodo di finanziamento, se un PRN non deve essere proseguito alla scadenza di tale periodo. La procedura di decisione è retta per analogia dalle disposizioni dell’articolo 13 capoversi 2 e 3.
2
Se le circostanze lo esigono può anche essere presa la decisione di interrompere un PRN nel corso di un periodo di finanziamento.
3 In caso di interruzione di un PRN, il FNS concede per massimo dodici mesi un finanziamento che permetta di concludere il PRN.
Art. 19 Procedura e controllo
Il DEFR disciplina in un’ordinanza i dettagli della procedura per il bando di concorso, la selezione e la verifica dell’efficacia del PRN.
Capitolo 2: Promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale
Sezione 1: Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale
(Art. 15 LPRI)
Art. 20 Procedura di richiesta e d’esame. Decisione
1
Le strutture di ricerca presentano le loro domande di sussidio alla SEFRI.
2 La domanda deve includere:
a. indicazioni sui compiti e l’organizzazione della struttura richiedente;
b. una descrizione delle attività presenti e future e dei motivi che giustificano la concessione di un sussidio federale;
c. una panoramica delle spese necessarie per adempiere ai compiti, della situazione finanziaria e delle prestazioni federali attese.
3
Il DEFR disciplina in un’ordinanza la procedura d’esame.
4 Decide in merito ai sussidi in base ai crediti disponibili.
Art. 21 Calcolo dei sussidi per le infrastrutture e le istituzioni di ricerca 1
Le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi secondo l’articolo 15 capoverso 5 LPRI sono calcolate come valore medio per ciascun periodo ERI.
2
La partecipazione ai costi da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati può avvenire sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. La partecipazione ai costi esclusivamente tramite prestazioni in natura è permessa solo alle scuole universitarie. Nel caso delle prestazioni in natura, queste devono