Progetto

Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

una verifica completa dell’efficacia incentrata sul raggiungimento degli obiettivi. Decide dopo aver consultato il FNS le modalità della verifica e assegna i relativi mandati.

Art. 18 Interruzione di PRN

1

Su proposta del FNS il DEFR decide, prima della scadenza di un periodo di finanziamento, se un PRN non deve essere proseguito alla scadenza di tale periodo. La procedura di decisione è retta per analogia dalle disposizioni dell’articolo 13 capoversi 2 e 3.

2

Se le circostanze lo esigono può anche essere presa la decisione di interrompere un PRN nel corso di un periodo di finanziamento.

3 In caso di interruzione di un PRN, il FNS concede per massimo dodici mesi un finanziamento che permetta di concludere il PRN.

Art. 19 Procedura e controllo

Il DEFR disciplina in un’ordinanza i dettagli della procedura per il bando di concorso, la selezione e la verifica dell’efficacia del PRN.

Capitolo 2: Promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale

Sezione 1: Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale

(Art. 15 LPRI)

Art. 20 Procedura di richiesta e d’esame. Decisione

1

Le strutture di ricerca presentano le loro domande di sussidio alla SEFRI.

2 La domanda deve includere:

a. indicazioni sui compiti e l’organizzazione della struttura richiedente;

b. una descrizione delle attività presenti e future e dei motivi che giustificano la concessione di un sussidio federale;

c. una panoramica delle spese necessarie per adempiere ai compiti, della situazione finanziaria e delle prestazioni federali attese.

3

Il DEFR disciplina in un’ordinanza la procedura d’esame.

4 Decide in merito ai sussidi in base ai crediti disponibili.

Art. 21 Calcolo dei sussidi per le infrastrutture e le istituzioni di ricerca 1

Le aliquote di sussidio determinanti nei singoli casi secondo l’articolo 15 capoverso 5 LPRI sono calcolate come valore medio per ciascun periodo ERI.

2

La partecipazione ai costi da parte di Cantoni, altri enti pubblici, scuole universitarie o privati può avvenire sotto forma di prestazioni in denaro o in natura. La partecipazione ai costi esclusivamente tramite prestazioni in natura è permessa solo alle scuole universitarie. Nel caso delle prestazioni in natura, queste devono