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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine
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Ordinanza sulla promozione della ricerca dell’innovazione
Capitolo 7: Coordinamento e pianificazione
Sezione 1: Coordinamento da parte del Consiglio federale
(Art. 41-42 LPRI)
Art. 53 Politica scientifica estera
1 La SEFRI elabora per il Consiglio federale periodicamente o all’occorrenza un rapporto nell’ambito delle disposizioni secondo l’articolo 41 capoverso 3 LPRI sullo stato e lo sviluppo della politica scientifica estera della Svizzera. A tale proposito considera:
a. gli obblighi della Svizzera derivanti dai trattati internazionali;
b. gli sviluppi nello spazio della ricerca e dell’innovazione europeo ed extraeuropeo;
c. i provvedimenti secondo l’articolo 29 LPRI adottati nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.
2 Coordina tale attività con i servizi del Dipartimento federale degli affari esteri competenti per la politica estera e gli altri servizi federali interessati e consulta il FNS e la CTI in particolare riguardo ai compiti a loro delegati secondo gli articoli 30 e 24 capoverso 4 LPRI.
3 Il Consiglio federale prende atto del rapporto secondo l’articolo 1 e decreta i necessari provvedimenti di coordinamento.
Art. 54 Infrastrutture di ricerca
1 La SEFRI elabora per il Consiglio federale periodicamente o all’occorrenza un rapporto sullo stato e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca, in particolare delle strutture di ricerca internazionali di big science e ulteriori infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale con la partecipazione della Svizzera. A tale proposito considera:
a. gli obblighi della Svizzera derivanti dai trattati internazionali;
b. gli sviluppi in particolare nello spazio della ricerca e dell’innovazione europeo riguardo all’istituzione e alla gestione di infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale;
c. le priorità di sviluppo dei settori scientifici e delle discipline in Svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione;
d. le relative priorità di sviluppo nel settore dei PF e nelle altre scuole universitarie.
2 Consulta a tale proposito le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI, i servizi federali interessati e qualora necessario il CSSI, e garantisce le necessarie perizie scientifiche.
3 Garantisce inoltre che in presenza di legami diretti con i settori particolarmente