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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine

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Ordinanza sulla promozione della ricerca dell’innovazione

Art. 29 Sussidi della CTI per progetti d’innovazione

(Art. 19 e 24 cpv. 2 lett. a LPRI)

La CTI sostiene progetti d’innovazione attraverso sussidi soltanto se i partner attuatori partecipanti dimostrano che i risultati della ricerca potranno presumibilmente essere sfruttati sul mercato o a favore della società. A tale proposito occorre considerare:

a. i possibili effetti del progetto sulla competitività dei partner attuatori o sull’economia;

b. la possibile creazione di valore aggiunto in Svizzera derivante dall’attuazione;

c. il possibile sfruttamento commerciale o la possibile utilità sociale per il partner attuatore.

Art. 30 Partecipazione dei partner attuatori

(Art. 19 cpv. 2 lett. d LPRI)

La CTI può fissare in via eccezionale una quota di partecipazione del partner attuatore ai costi complessivi del progetto inferiore al 50 per cento se:

a. il progetto presenta rischi di realizzazione elevati e un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato;

b. dai risultati attesi possono trarre beneficio sia il partner attuatore che un’ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto; o

c. la partecipazione del partner attuatore e un finanziamento di terzi non derivante da aiuti finanziari della Confederazione coprono insieme almeno la metà dei costi.

Art. 31 Regolamento sui sussidi della CTI

(Art. 23 cpv. 1 lett. b LPRI)

La CTI disciplina nel suo regolamento sui sussidi i seguenti dettagli:

a. partecipazione dei partner attuatori ai progetti d’innovazione,

b. promozione di progetti senza partner attuatori;

c. calcolo dei sussidi per progetti e overhead;

d. promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza e della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza;

e. promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l’economia;

f. procedura per la concessione di sussidi e di altri sostegni.

Art. 32 Cooperazioni con organizzazioni di promozione estere

(Art. 24 cpv. 5 LPRI)