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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine

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promozione della ripartizione dei compiti e il coordinamento tra le istituzioni di ricerca, e il loro collegamento alle reti internazionali;

c. l’attuazione di una strategia coerente per la ricerca fondamentale, il trasferimento di sapere e tecnologie, la formazione delle nuove leve scientifiche e la divulgazione della scienza.

Art. 11 Durata

1 Un PRN ha una durata massima di dodici anni.

2 La durata è suddivisa in periodi di finanziamento di massimo quattro anni.

Art. 12 Organizzazione

1

La direzione del PRN è l’organo direttivo a livello organizzativo e scientifico di un PRN e prende autonomamente decisioni nell’ambito di un contratto PRN (art. 15). Rientrano in particolare tra i suoi compiti:

a. il coordinamento di tutte le istituzioni partner e di tutti i gruppi di ricercatori che partecipano al PRN;

b. la direzione scientifica e l’orientamento generale del PRN;

c. la gestione operativa del PRN e l’attribuzione e il controllo dei fondi.

2

Soltanto i centri di ricerca universitari possono assumere il ruolo di istituzioni ospitanti di un PRN.

3 Un’istituzione ospitante ottimizza e rafforza le proprie strutture di ricerca nei settori di ricerca del PRN. Contribuisce inoltre adeguatamente al finanziamento del PRN, in particolare della sua direzione.

Art. 13 Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione

1 Su mandato del DEFR il FNS pubblica il bando di concorso per il PRN. Nell’ambito di una procedura di selezione e decisione a due livelli sugli schizzi e in seguito sulle domande è responsabile della valutazione scientifica e strutturale delle richieste secondo l’articolo 10 capoverso 3. A tale proposito:

a. valuta e verifica con l’aiuto di esperti esteri gli aspetti scientifici e strutturali degli schizzi e delle domande;

b. raccomanda la realizzazione di una selezione di domande per un PRN ritenute di elevato livello scientifico e strutturale .

2 La SEFRI è responsabile della valutazione delle domande sotto il profilo della politica della ricerca e della politica universitaria e della loro presentazione al DEFR. Nell’ambito della procedura di selezione e di decisione:

a. svolge i necessari accertamenti e i negoziati con le scuole universitarie e le istituzioni di ricerca interessate;

b. chiede il parere dei servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale della ricerca del settore pubblico riguardo all’importanza del progetto per l’esecuzione di compiti federali;

c. consulta il FNS riguardo agli oneri finanziari e strutturali;