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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine

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Ordinanza sulla promozione della ricerca dell’innovazione

b. dell’aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento nel decreto di finanziamento.

2 Stanzia i sussidi mediante decisione.

3 I sussidi sono versati in due rate di pari importo alla fine del primo e del terzo trimestre dell’anno civile.

Art. 36 Regolamento

1 Il FNS emana un regolamento sui sussidi overhead in cui disciplina in particolare:

a. gli strumenti di promozione che possono dare diritto ai sussidi;

b. il rimborso dei sussidi in casi motivati quali l’abbandono di un progetto.

2 Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

Sezione 3: Sussidi overhead della CTI

(Art. 24 cpv. 3 seconda frase LPRI)

Art. 37 Calcolo, assegnazione e versamento

1 LA CTI calcola i sussidi overhead sulla base dei sussidi per progetti di ricerca che ha stanziato durante l’anno civile nell’ambito:

a. dei crediti stanziati; e

b. dell’aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento nel decreto di finanziamento. È fatta salva la disposizione transitoria secondo l’articolo 61.

2 Stabilisce l’ammontare del sussidio nell’ambito dell’approvazione del progetto.

3 Il versamento dei sussidi avviene nell’ambito del versamento dei sussidi per i costi diretti di ricerca.

Art. 38 Regolamento

La CTI stabilisce i dettagli della concessione di sussidi overhead nel suo regolamento sui sussidi.

Sezione 4: Sussidi overhead nella ricerca del settore pubblico

(Art. 16 cpv. 6 seconda frase LPRI)

Art. 39

1 L’Amministrazione federale giustifica separatamente nelle sue decisioni i sussidi overhead per provvedimenti secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere b e c LPRI (sussidi alla ricerca) .

2 Per il calcolo dei sussidi overhead vale al massimo l’aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento per i sussidi overhead del FNS.