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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine
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Ordinanza sulla promozione della ricerca dell’innovazione
Art. 41 Regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di
utilizzazione nei progetti d’innovazione
1 La CTI decide nei singoli casi se vuole subordinare la concessione di sussidi alla condizione che i partner incaricati della ricerca e i partner attuatori presentino una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione. Una tale convenzione deve includere:
a. una regolamentazione sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati del progetto d’innovazione sostenuto;
b. una regolamentazione sull’utilizzazione e valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dal progetto d’innovazione sostenuto;
c. una regolamentazione sull’utilizzazione e valorizzazione di un’eventuale proprietà intellettuale confluita nel progetto d’innovazione sostenuto;
d. eventuali diritti a indennità;
e. la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione.
2Nel settore dei beni e dei servizi che si basano sui risultati del progetto d’innovazione sostenuto i partner attuatori hanno almeno il diritto, da fissare nella convenzione, all’utilizzazione e alla valorizzazione non esclusiva e a titolo gratuito dei risultati del progetto.
3 Il diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione spettante ai partner attuatori secondo il capoverso 2 può essere esclusivo quando ciò risulta necessario a causa della situazione sul mercato dei partner attuatori. La convenzione considera gli interessi dei partner di ricerca.
4 Per stabilire un’indennità per l’esclusiva utilizzazione e valorizzazione da parte di un partner attuatore dei risultati del progetto d’innovazione sostenuto è necessario considerare:
a. la quota di partecipazione del partner attuatore al finanziamento del progetto d’innovazione sostenuto; e
b. che l’obbligo d’indennità non dovrebbe compromettere la corretta valorizzazione dei risultati del progetto.
Capitolo 6: Cooperazione internazionale
Sezione 1: Trattati e dichiarazioni d’intenti, partecipazione della Svizzera alla cooperazione internazionale
(Art. 28 cpv. 2 LPRI)
Art. 42 Trattati e dichiarazioni d’intenti
1
Il DEFR è autorizzato, nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, a concludere trattati internazionali di portata