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Consultazione 2012/128: Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) · 21 pagine
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3 Il versamento dei sussidi avviene nell’ambito del versamento dei sussidi per i costi diretti di ricerca.
Capitolo 5: Condizioni supplementari per la promozione: provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca
(Art. 27 LPRI)
Art. 40 Provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati
della ricerca
1 Gli organi di promozione decidono nei singoli casi se vogliono subordinare la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a condizioni sull’impiego dei risultati della ricerca ai sensi dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 LPRI. In tali casi valgono le seguenti regole:
a. i ricercatori che svolgendo le loro attività finanziate con aiuti federali ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale devono informare il centro di ricerca universitaria per il quale lavorano;
b. i ricercatori e i centri di ricerca universitari per i quali lavorano si impegnano a non compromettere la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca attraverso pubblicazioni anticipate o in altro modo;
c. se il centro di ricerca universitario valorizza i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, versa ai ricercatori un’equa indennità secondo i principi dell’articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni2. Sono fatte salve le disposizioni speciali;
d. se il centro di ricerca universitario non valorizza i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca entro un adeguato periodo di tempo dall’informazione da parte dei ricercatori, questi ultimi possono chiedere il ritrasferimento dei diritti di proprietà intellettuale;
e. se svolgendo un’attività finanziata con aiuti federali e da terzi si ottengono presso un centro di ricerca universitario risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, quest’ultimo partecipa ai diritti di proprietà intellettuale almeno proporzionalmente agli aiuti federali per i costi complessivi del progetto di ricerca in questione. È fatto salvo l’articolo 41.
2 Se il centro di ricerca universitario o il centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo per il quale i ricercatori lavorano non adempie agli obblighi di valorizzazione dei risultati della ricerca cui è subordinata la concessione di aiuti federali, gli organi di promozione possono ridurre i sussidi approvati o richiedere la restituzione di quelli già versati.
2 RS 220