Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine

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razione non sia parte: al massimo sarebbe possibile pubblicare nella RU il decreto di approvazione.

SO richiede anche una pubblicazione (mediante rimando) nella RU degli atti normativi della Conferenza dei direttori cantonali dell’istruzione pubblica (art. 4 e 5 D-LPubl).

GE incoraggia la pubblicazione nella RU di tutti gli atti normativi cantonali che devono essere approvati dalla Confederazione.

4.4 Art. 5 Pubblicazione mediante rimando

1 I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestano alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:

a. concernono solo una piccola cerchia di persone;

b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;

c. devono essere pubblicati in un altro formato; o

d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della RU.

2 I testi pubblicati da un altro organo di pubblicazione accessibile in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

3 Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

GE approva esplicitamente che sia mantenuta la possibilità delle pubblicazioni mediante rimando e il PEV apprezza le novità previste in questo articolo.

Il ZRI vorrebbe invece eliminarle e integrare i testi relativi nella RU. La pubblicazione mediante rimando contrasterebbe con il principio della trasparenza del diritto e sarebbe una prassi superata in quanto legata alla pubblicazione su carta. A risultare particolarmente problematico è il rimando a norme private che potrebbero essere modificate a piacere dall’organizzazione responsabile. Ciò potrebbe comportare un’incertezza del diritto.

SO non è sicuro, a causa della formulazione della frase introduttiva dell’art. 5 cpv. 1 D-Lpubl, su cosa sia pubblicato sulla piattaforma di pubblicazione: se solo il rimando oppure anche il testo a cui si rimanda.

ZH e JU desiderano definire già nel testo di legge che nei casi di cui al capoverso 2 sia contenuto nella piattaforma di pubblicazione più del solo titolo, ovvero il link che rinvia al testo. UR e SO si attendono che questi link vengano inseriti in maniera logica, attuale, disponibile in via permanente, che presentino un’ampia disponibilità e consentano di servirsene in modo intuitivo.

ZH suggerisce di reinserire all’art. 5 cpv. 2 D-LPubl il concetto di «ufficiale» (come presente nell’attuale art. 5 cpv. 2 lett. b), in modo da evitare che ogni offerta possa trovarsi su Internet.

4.5 Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione

1 Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.

2 Essi vincolano soltanto le persone alle quali sono resi noti.

AG auspica un utilizzo limitato dell’eccezione di cui all’articolo 6 capoverso 1 D-LPubl.