Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
4.29 Legge federale sulla radiotelevisione: art. 8 cpv. 1 lett. b
1 Le emittenti svizzere devono:
b. informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che, secondo l’articolo 7 capoverso 4 della legge del 18 giugno 20047 sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria.
Dato che il ZRI vorrebbe eliminare la possibilità della pubblicazione straordinaria (vedere art. 7 cpv. 4 D-LPubl), non vede più neanche la necessità di un compito simile da parte dell’emittente.
5 Ulteriori osservazioni dei partecipanti
Sono state depositate ulteriori osservazioni:
‒ Dovrebbe essere comprensibile quando e cosa è stato pubblicato sulla piattaforma di
pubblicazione (TF).
In questo quadro il ZRI è dell’opinione che tutte le rettifiche informali debbano essere comunicate pubblicamente nella RS (ad esempio come categoria a sé stante sulla piattaforma di pubblicazione) affinché sussista una prova dell’esistenza di una corrispondente versione anteriore.
‒ L’onere finanziario concernente l’informatica dovrebbe muoversi entro limiti ragionevoli
(PEV).
‒ Le possibilità di ricerca online devono essere migliorate (LU, FR, I Verdi, TF, un privato);
‒ La pratica della pubblicazione dei testi sottoposti a referendum solo 10 giorni dopo il voto
finale è da conservare per rispetto dei diritti politici (USAM, CP).
‒ Le modifiche sulla piattaforma di pubblicazione dovrebbero essere segnalate su Internet
oppure via e-mail, ad esempio tramite newsletter o RSS-Feed (UR, AI, USAM, CP, un privato).
‒ La pubblicazione degli atti normativi va completata con link che rimandino ai materiali
legislativi e agli elementi testuali scorporati dagli organi di pubblicazione ufficiali perché pubblicati tramite rimando (PS, un privato).
‒ Le norme europee attualmente applicabili in Svizzera dovrebbero essere maggiormente
accessibili (USAM).
‒ Dovrebbe essere elaborata una soluzione del problema dell’archiviazione e della garan-
zia di disponibilità dei dati a lungo termine (BS, PLR).
‒ Messaggi e disegni dovrebbero essere trattati nel FF online come un’unica entità (I Ver-
di).
‒ La guida per gli utenti sulla piattaforma di pubblicazione deve essere facilmente com-
prensibile (PS, un privato).
7