Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine

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4.29 Legge federale sulla radiotelevisione: art. 8 cpv. 1 lett. b

1 Le emittenti svizzere devono:

b. informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che, secondo l’articolo 7 capoverso 4 della legge del 18 giugno 20047 sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria.

Dato che il ZRI vorrebbe eliminare la possibilità della pubblicazione straordinaria (vedere art. 7 cpv. 4 D-LPubl), non vede più neanche la necessità di un compito simile da parte dell’emittente.

5 Ulteriori osservazioni dei partecipanti

Sono state depositate ulteriori osservazioni:

‒ Dovrebbe essere comprensibile quando e cosa è stato pubblicato sulla piattaforma di

pubblicazione (TF).

In questo quadro il ZRI è dell’opinione che tutte le rettifiche informali debbano essere comunicate pubblicamente nella RS (ad esempio come categoria a sé stante sulla piattaforma di pubblicazione) affinché sussista una prova dell’esistenza di una corrispondente versione anteriore.

‒ L’onere finanziario concernente l’informatica dovrebbe muoversi entro limiti ragionevoli

(PEV).

‒ Le possibilità di ricerca online devono essere migliorate (LU, FR, I Verdi, TF, un privato);

‒ La pratica della pubblicazione dei testi sottoposti a referendum solo 10 giorni dopo il voto

finale è da conservare per rispetto dei diritti politici (USAM, CP).

‒ Le modifiche sulla piattaforma di pubblicazione dovrebbero essere segnalate su Internet

oppure via e-mail, ad esempio tramite newsletter o RSS-Feed (UR, AI, USAM, CP, un privato).

‒ La pubblicazione degli atti normativi va completata con link che rimandino ai materiali

legislativi e agli elementi testuali scorporati dagli organi di pubblicazione ufficiali perché pubblicati tramite rimando (PS, un privato).

‒ Le norme europee attualmente applicabili in Svizzera dovrebbero essere maggiormente

accessibili (USAM).

‒ Dovrebbe essere elaborata una soluzione del problema dell’archiviazione e della garan-

zia di disponibilità dei dati a lungo termine (BS, PLR).

‒ Messaggi e disegni dovrebbero essere trattati nel FF online come un’unica entità (I Ver-

di).

‒ La guida per gli utenti sulla piattaforma di pubblicazione deve essere facilmente com-

prensibile (PS, un privato).

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RS 170.512