Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine
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persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte all’Amministrazione federale.
SO contesta la necessità di pubblicare obbligatoriamente nel FF le istruzioni del Consiglio federale (art. 13 cpv. 1 lett. fbis D-LPubl).
4.12 Titolo prima dell’art. 13a (nuovo)
Sezione 4a: Ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione
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4.13 Art. 13a (nuovo)
1 Nella piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:
a. i testi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;
b. i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive ai sensi della legge del 18 marzo 20051 sulla consultazione;
c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale.
2 Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di altri testi nella piattaforma di pubblicazione.
L’estensione dell’offerta della piattaforma di pubblicazione alle versioni della RS antecedenti (SO, VS, I Verdi, TF; PEV e un privato fintanto che le versioni antecedenti della RS vengono chiaramente distinte dalle versioni attualmente valide) e future (un privato a condizione che sia chiaro a partire da quando sia applicabile l’atto normativo), a documenti della procedura di consultazione (SO), testi completi delle pubblicazioni mediante rimando (I Verdi), spiegazioni in merito alle ordinanze (SO, VS), e alla pratica amministrativa delle autorità federali (TI, VS) vengono accolte con favore (in generale ZH, BE, LU, FR, AR, SG, AG, TG, JU, I Verdi, USAM, ZRI, FER). GE fa notare comunque che è necessario considerare i costi.
BS e GE auspicano anche un’offerta sui trattati dei Cantoni con l’estero sulla piattaforma di pubblicazione, dal momento che questi devono essere resi noti alla Confederazione (eventualmente anche all’art. 3).
GE lamenta che l’articolo 13a capoverso 1 lettera a D-LPubl esprima in maniera poco chiara se si trovino sulla piattaforma di pubblicazione solo i rimandi o i testi a cui si rimanda.
Secondo alcuni partecipanti alla procedura di consultazione l’elenco dei documenti che la legge prevede di includere nella piattaforma di pubblicazione all’articolo 13a capoverso 1 D-LPubl è troppo limitato. Si tratterebbe in gran parte solamente di una possibilità cui si fa riferimento nelle spiegazioni sul capoverso 2. Mancherebbero quindi la GAAC e altre istruzioni dei servizi federali (JU), i rapporti esplicativi che accompagnano le ordinanze (ZH) e la pubblicazione dei testi in romancio (GR) e in inglese (FER).
Con la nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali scompare la categoria delle indagini conoscitive, rendendo necessario un adattamento dell’articolo 13a capoverso 1 lettera b D-LPubl (ZH).
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