Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine
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Con la nuova legge sulla consultazione la categoria delle indagini conoscitive scompare, rendendo necessaria una modifica dell’articolo 1 capoverso 1 lettera c e 2 D-LPubl (ZH, AR).
L’elenco dei documenti che la legge prevede di includere nella piattaforma di pubblicazione all’articolo 1 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 13a D-LPubl sarebbe troppo limitato. Mancherebbero infatti la GAAC e ulteriori istruzioni da parte di uffici federali (JU) nonché le spiegazioni relative alle ordinanze (ZH).
ZG, SO, BS e il ZRI auspicano una più chiara definizione della nuova piattaforma di pubblicazione all’interno dell’articolo 1 capoverso 2 della D-LPubl in quanto futuro luogo di pubblicazione ufficiale facente fede. Il testo sarebbe altrimenti comprensibile solo se combinato con l’articolo 16 capoverso 1 D-LPubl. ZG, SO e ZRI propongono formulazioni corrispondenti.
4.2 Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali: rubrica (concerne solo il testo francese) e cpv. 1 e 3
1 Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:
a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
b. gli altri trattati e le risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.
3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni la cui durata di validità non supera i sei mesi, nonché quelli di portata limitata, non sono pubblicati nella RU.
TG apprezza che siano citati coerentemente sia i trattati sia le risoluzioni. La pubblicazione non deve infatti dipendere dalla denominazione.
BS e GE sperano anche in un’offerta che comprenda sulla piattaforma di pubblicazione i trattati dei Cantoni con l’estero dal momento che devono essere notificati alla Confederazione (art. 3 cpv. 1 D-LPubl).
SO e AG approvano esplicitamente il cambio di paradigma nella pubblicazione del diritto internazionale secondo cui devono essere pubblicati tutti i trattati che contengono norme di diritto, fatte salve le eccezioni indicate nell’ordinanza (art. 3 cpv. 3 D-LPubl).
4.3 Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni: rubrica e lett. C (nuovo)
Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali
Nella RU sono pubblicati:
c. i trattati intercantonali che sono stati dichiarati di obbligatorietà generale dalla Confederazione (art. 48a Cost.).
La pubblicazione dei concordati di obbligatorietà generale nella RU (art. 4 cpv. c D-LPubl) incontra il favore di BE, AG, VS, GE e del PLR.
BS, GE e (in maniera meno chiara) anche SO e AG auspicano un completamento dell’art. 4 LPubl che includa tutti i concordati e non solo quelli dichiarati di obbligatorietà generale, tanto più che questi devono essere notificati alla Confederazione.
Il ZRI invece respinge la pubblicazione di tutti i concordati nella RU, fintanto che la Confede-