Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine
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4.14 Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali: cpv. 2, frase introduttiva e 4 (nuovo)
2 Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi di cui all’articolo 13a, sempre che:
4 La traduzione dei documenti per le procedure di consultazione e le indagini conoscitive è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione2.
FR, VS, GE e JU temono la possibilità che le modifiche all’articolo 14 capoversi 2 e 4 D-LPubl possano comportare una deroga al pari trattamento delle lingue. Le alternative sarebbero due: o si rinuncia alla modifica dell’articolo 14 capoverso 2 (GE) oppure è opportuno che le disposizioni esecutive indichino le eccezioni in maniera chiara e restrittiva. JU mette in discussione anche l’attuale articolo 14 capoverso 2, secondo cui è possibile rinunciare alla traduzione delle disposizioni contenute nel testo se queste non vincolano direttamente gli interessati.
Un privato suggerisce di rispondere al bisogno crescente di traduzioni in inglese, disciplinandone l’elaborazione già all’articolo 14 D-LPubl.
Con la nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali scompare la categoria delle indagini conoscitive, rendendo necessario un adattamento dell’articolo 14 capoverso 4 D-LPubl (ZH).
4.15 Art. 16 Versione elettronica e versione stampata
1 I testi sono pubblicati prioritariamente nella piattaforma di pubblicazione.
2 Su richiesta, i testi sono forniti stampati.
3 Il Consiglio federale stabilisce se e a quali condizioni produrre e distribuire edizioni periodiche dei contenuti della piattaforma di pubblicazione in forma stampata o elettronica.
BE e il ZRI desiderano eliminare nell’articolo 16 capoverso 1 l’espressione «prioritariamente» che potrebbe suggerire erroneamente che le pubblicazioni ufficiali siano possibili in posti diversi dalla piattaforma di pubblicazione.
Data la sistematica della legge, però, il ZRI preferirebbe che l’articolo 16 disciplinasse solo la stampa e invita quindi a eliminare nel titolo la parte «elettronica e» nonché il capoverso 1.
SH, SG e un privato accolgono con favore che tutti i testi, su richiesta, rimangano disponibili in versione stampata (art. 16 cpv. 2 D-LPubl).
Il ZRI invita inoltre a parlare invece che di «testi» di «copie di testi in formato stampato» per chiarire che si tratta solo di estratti dalla piattaforma di pubblicazione.
AR è favorevole a continuare la produzione su carta fintanto che si possa provare sufficiente necessità (art. 16 cpv. 3 D-LPubl).
AG invita ad abolire già a livello legislativo le pubblicazioni stampate di RU, RS e FF e la RS su supporto di dati, considerando sufficiente la consultazione elettronica (art. 16 cpv. 3 D-LPubl).
Al contrario, TI, GE, il TF e la FER difendono la conservazione della pubblicazione stampata.
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